Domanda di pensionamento con modalità cartacea raggiungimento “quota 96” anno scolastico 2011/2012

Atto di significazione e diffida con contestuale messa in mora ai sensi e
per gli effetti di legge – Domanda di pensionamento con modalità cartacea
raggiungimento “quota 96” (o 40 anni di contribuzione) anno scolastico 2011/2012






Il sottoscritto – ………………….. – nato a …………………………..
il……………………, (C.F. ………………………), residente a…………., attualmente in
servizio presso……………………….. di…………. con la qualifica di …………………., con
un’anzianità contributiva di anni ……….. alla data del 31 agosto 2012, significa quanto
segue.
Il comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998,
vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola all'inizio dell'anno scolastico o
accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata; pertanto, in detto
comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un
solo giorno (il 1^ settembre) per ogni anno.
In virtù di tale disposizione - che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati
interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni – lo/la scrivente ha iniziato
l'anno scolastico corrente 2011/2012 con il vincolo e la consapevolezza giuridica di
concluderlo sulla base di un diritto quesito e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di non
poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012 indipendentemente dalle modifiche
intervenute in materia di trattamenti pensionistici.
All'avvio dell'anno scolastico 2011/12 (1^ settembre 2011) era infatti vigente il sistema
delle cosiddette “quote”, date dalla somma dell'età anagrafica e dall'anzianità contributiva
(legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n,
247), con la possibilità, già nei mesi di ottobre e novembre del 2011, di poter presentare
domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, domanda di collocamento finalizzata al
trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007.
Pertanto, la successiva modifica introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del
2011, che dispone in materia di trattamenti pensionistici numerose modifiche (cosiddetta
riforma Fornero) tra le quali, ad esempio, un incremento dei requisiti anagrafici per il
pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei
requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con
il sistema delle cosiddette “quote”), NON PUO’ E NON DEVE trovare applicazione per il
personale della scuola, al quale va applicato un periodo temporale diverso rispetto all’anno
solare, essendo vincolato in realtà all’anno scolastico.
Ove non venisse applicato il suddetto criterio, generale e generalizzato in tutte le
riforme pensionistiche che si sono succedute nel tempo, lo/la scrivente si vedrebbe privato
di un diritto quesito al collocamento in quiescenza sulla base della normativa pensionistica
applicabile al momento dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012.
Il “comparto scuola”, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita normativa in
ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare, all'articolo 59, comma 9,
della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 5 lettera d) della
legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) della legge
n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1, comma 21, della legge n. 148 del 2011.
Anche con riferimento all’art. 1, comma 21 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, l’unico effetto
è stato quello di posticipare dal 1° gennaio 2012, e con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data - articolo 59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 -, nell'anno scolastico successivo. Per il
personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento
pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno
scolastico e accademico
relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31
dicembre dell'anno.
Che la norma di cui sopra (art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011) sia inapplicabile al
personale scolastico, almeno per quanto concerne il limite temporale dell’anno scolastico
2011/2012, è di tutta evidenza
31.12.2011, stabilita dalla riforma Fornero per l’accesso alla pensione con le leggi ad essa
previgenti, non trova alcuna applicazione. I lavoratori della scuola che maturavano i
requisiti entro questa data avevano già potuto richiedere (e ottenere la pensione) a quota
96 (o con 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età) sulla base dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con specifico riferimento a tale norma per l’accesso alla
pensione con le leggi previgenti, la
tale norma è quella di salvaguardare il pensionamento, secondo la normativa preesistente,
per l’anno solare in corso al momento della entrata in vigore della nuova normativa. In
mancanza di tale volontà il D. L. n 201 del 6 dicembre 2011 avrebbe stabilito l’entrata in
vigore delle nuove norme, secondo prassi, a partire dalla data di pubblicazione del
Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Stante la specificità del comparto della scuola, per il
quale la cessazione dal servizio è subordinata al completamento dell’anno scolastico entro
il quale si maturano i requisiti per la pensione, si deve ritenere che la salvaguardia delle
norme pensionistiche previgenti, circoscritta per le altre categorie di lavoratori all’ANNO
SOLARE in corso alla data di entrata in vigore del D. L. 201/2011, per i lavoratori della
scuola deve intendersi circoscritta all’ANNO SCOLASTICO in corso alla suddetta data. Se
ne desume che, nello spirito della suddetta norma del D. L. 201/2011, il personale della
scuola ha diritto ad andare in pensione con le norme vigenti prima del suddetto D.L..
Esiste quindi un ulteriore motivo per ribadire che le norme vigenti dal 1 gennaio 2012 NON
si debbano applicare al personale della scuola che rientri in tale fattispecie normativa.
Tutto ciò premesso considerato e dedotto lo/la scrivente
INTIMA E DIFFIDA
le intestate amministrazioni a voler procedere alla certificazione del proprio diritto quesito
al pensionamento tenuto conto del raggiungimento della c.d. “quota 96” nel corso
dell’anno scolastico 2011/2012, disponendo il collocamento dello/della scrivente in
quiescenza, sulla base della riforma introdotta dall’art. 1, comma 21 DL 13 agosto 2011,
n. 138, nell’anno scolastico successivo alla maturazione del diritto da intendersi alla data
del 01 settembre 2013.
AVVISA
che in difetto di un positivo riscontro si vedrà costretto ad agire nelle competenti sedi legali
con ogni conseguenza di legge e aggravio di costi nei Vostri esclusivi confronti anche ai
fini del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. E che in nessun caso la presente
intimazione e diffida potrà essere interpretata come comunicazione di dimissioni o di
richiesta di pensionamento in nessuna altra forma che non sia quella connessa la
raggiungimento della c.d. “quota 96”.
CHIEDE
di conoscere con atto motivato ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e successive
modifiche ed integrazione, le motivazioni opposte al diniego della presente istanza,
nonché, ai sensi della suddetta legge, di conoscere il nominativo del responsabile del
procedimento amministrativo.
AVVERTE
che in difetto e decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della presente verrà
presentata specifica denuncia all’Autorità competente per omissione degli atti d’ufficio.
SIGNIFICA
che con la presente istanza costituisce in mora, ai sensi e per gli effetti di legge, le intimate
amministrazioni salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione.

Firma

Fonte documento: requisitiscuola2012
dell'anno successivo, con decorrenza, dalla stessa data, del. Difatti, per quanto riguarda il comparto scuola, la dataratio con la quale la riforma Fornero ha inteso applicare