TFR : ritenuta si o ritenuta no?

di Lucio Ficara
Al fine di interrompere qualsiasi limite temporale di prescrizione sulla dubbia ritenuta dell’opera di previdenza del TFR del 2,5% fatta sulle nostre buste paga, sarebbe conveniente fare una diffida in cui emerga l’illegittimità di tale ritenuta.

E’ bene ricordare  ai lettori che il TAR di Reggio Calabria con sentenza 53/2012 ha già definito illegittima questa ritenuta, anche se la sentenza si riferisce alla busta paga dei magistrati e non a quella della categoria dei lavoratori del settore della conoscenza. In tale sentenza il  Tar calabrese ha chiesto il vaglio della Corte Costituzionale, per certificare le ragioni di incostituzionalità sulla dubbia ritenuta, che per l’ art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 non dovrebbe essere attuata. L'art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 – convertito in L. n. 122/2010 – prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1 gennaio 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod. Civ., con l'applicazione di un'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione. Anche la FLC CGIL è in attesa della decisione della Corte Costituzionale prima di avviare un contenzioso con l’amministrazione per recuperare il dovuto. Si tratta di una trattenuta di circa 48 euro medie, che dal gennaio 2011 non sarebbe dovuta essere più fatta e invece viene puntualmente defalcata. Attendiamo, in un momento che la busta paga piange, la decisione della Corte Costituzionale.
Lucio Ficara