Precedenza art .7 CCNI 2012-2013

Reggio Calabria 25 giugno 2012 di Lucio Ficara  In questi giorni  nei  vari ambiti territoriali provinciali stanno giungendo, copiose, le  domande di mobilità per sopraggiunta individuazione dei perdenti posto. Questi docenti possono avvalersi della fruizione della precedenza consentita dall’art.7  punto II del CCNI del 29 febbraio 2012.

Vediamo le novità introdotte con questa precedenza sottoscritta con il contratto integrativo di mobilità. E’ da evidenziare che il personale  scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto, quindi a partire dall’anno scolastico 2012-2013. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. Tale precedenza è fruibile solamente all’interno della provincia, non è fruibile nella fase interprovinciale e nella mobilità professionale. Quali vantaggi dà il richiedere ogni anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità? Il vantaggio principale sarebbe quello di mantenere la continuità del servizio per otto anni, trascorsi i quali senza aver ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità si otterrebbe  il punteggio relativo alla continuità del servizio riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola di attuale titolarità. Un altro vantaggio è quello di poter chiedere senza perdere la continuità l’utilizzazione nella scuola o comune di precedente titolarità, per un lasso di tempo di nove anni.