L’ordinanza del CdS sull’incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione nel concorso DS del Lazio

N. 04259/2012 REG.PROV.CAU.
N. 06895/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6895 del 2012,
proposto dal dott. Alessio Santagati, rappresentato e difeso
dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso
Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti di
Simona Crea
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA,
SEZIONE III BIS, n. 2724/2012, resa tra le parti,
concernente mancata ammissione alle prove orali del
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concorso per il reclutamento di n° 2386 dirigenti scolastici
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione della domanda
cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre
2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti
l’avvocato Morcavallo, e l’avvocato dello Stato Sica
Considerato che l’appello sembra presentare apprezzabili
profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di
ricorso articolato in primo grado concernente
l’incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione
giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione
dell’articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del
2001;
Ritenuto che, pertanto, l’istanza cautelare merita
accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice
di primo grado, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc.
amm.;
Considerato che sussistono giusti motivi per disporre
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l’integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
accoglie l'appello (Ricorso numero: 6895/2012) e, per
l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie
l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza
sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza
di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione
ed è depositata presso la segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23
ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 25/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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