Il TAR Campania respinge il ricorso sul concorso DS, gli orali potranno riprendere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2013, proposto da: Daniela Carullo, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Pasquale Marotta in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t. rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti di

 
per l'annullamento
del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 30/10/2012 recante approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dei controinteressati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 




FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n. 429/2013, Daniela Carullo, quale soggetto partecipante al concorso, per titoli e per esami, indetto con D.G. de 13.07.2011, pubb. G.U. n. 56 del 15.07.2011, per il reclutamento nella Regione Campania di 224 dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, e per gli Istituti Educativi, premesso di non essere stata ammessa alla prova orale avendo ottenuto alla prima prova scritta il punteggio di 18/30 ed alla seconda prova scritta il punteggio di 16/30, impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: il verbale n. 50 dell’1.09.2012 di correzione delle prove scritte da parte della III Sottocommissione esaminatrice, le griglie di valutazione della prima e della seconda prova scritta con i punteggi ed il giudizio analitico assegnato, il verbale n. 12 del 20.01.2012 di approvazione dei criteri di valutazione delle prove scritte e della relativa griglia di valutazione, il decreto D.G.U.S.R. Campania prot. n. AOODRCA/RU9460 del 30.10.2012 di pubblicazione dell’elenco degli ammessi agli orali, ogni atto preordinato, consequenziale e connesso, e, in via gradata, il decreto D.G.U.S.R. Campania prot. n. 13599 del 6.10.2011 di costituzione della commissione giudicatrice, il decreto del 3.01.2012 di integrazione della Commissione giudicatrice con la nomina, quali ulteriori componenti, della dott.ssa Anna Sellitto, della dott.ssa Alessandra Monda, della dott.ssa Giuseppina Buonaiuto e della dott.ssa Antonietta Tartaglia nonché tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:
A) Sulle prove scritte:
1) violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 e omessa applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990, eccesso di potere sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 97 Cost..
Il giudizio espresso dalla Commissione sugli elaborati della ricorrente risulta essere palesemente contraddittorio, essendovi contrasto tra i vari giudizi sintetici attribuiti agli scritti nella griglia di valutazione ed il giudizio analitico descrittivo conclusivo. Relativamente all’elaborato n. 2 (1692/B) all’indicatore n. 4 “Capacità di diagnosi” vengono attribuiti 3 punti corrispondenti a “quasi sempre pertinenti nelle situazioni semplici” mentre nel giudizio analitico si legge che la valutazione del problema è pertinente in pochissime situazioni.
2) Violazione dell’art. 12 del d.p.r. n.487/1994 e omessa applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990, eccesso di potere sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 97 Cost..
Non vi è corrispondenza biunivoca tra le tracce ed i criteri predisposti per la correzione degli elaborati che si risolvono in formule tautologiche.
La traccia della prima prova d’esame è estremamente vaga e generica specie laddove richiede ai candidati di delineare “un’idea di scuola” la cui concezione futuribile sfugge ad oggettivi criteri di valutazione.
B) Sulle griglie di valutazione
3) Violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 e omessa applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990.
La commissione giudicatrice, nell’elaborare i criteri di valutazione delle due prove scritte, ha indicato n. 6 parametri di valutazione dell’elaborato scritto, definiti indicatori, ognuno dei quali è stato suddiviso in diversi livelli dei descrittori con valori da 1 a 5.
Le citate griglie di valutazione sono state erroneamente concepite poiché se il candidato presenta un elaborato con tutti gli aspetti “sufficienti” ovvero con un punteggio pari a 3 per ciascuno dei sei indicatori, raggiunge la soglia di 18/30 e quindi un punteggio non sufficiente per l’ammissione agli orali, atteso che l’art. 10 del bando di concorso richiede un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
Diversamente, se il candidato presenta un elaborato con un punteggio di “4” per ciascuno dei sei indicatori, raggiunge la soglia di 24/30 ossia nettamente superiore alla soglia di 21/30 richiesta dal bando.
Di qui consegue che la griglia, così strutturata, non prevede il caso in cui il candidato presenti un elaborato adeguato alla prova che possa conseguire la sufficienza piena in tutti gli indicatori e ottenere il punteggio minimo di 21/30.
C) Sul giudizio analitico descrittivo conclusivo:
4) Violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 e omessa applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il giudizio analitico descrittivo conclusivo espresso dalla Commissione non fa altro che ripetere la dicitura dei singoli indicatori, così contravvenendo all’obbligo di esprimere una valutazione analitica che sia effettivamente descrittiva del giudizio espresso dalla commissione.
Nel verbale n. 12 del 20.01.2012 la commissione ha ritenuto necessario aggiungere alla griglia di valutazione un giudizio analitico descrittivo con l’evidente scopo di motivare nel merito il punteggio attribuito, per cui la valutazione analitica descrittiva è viziata per difetto di motivazione, e a nulla rileva la circostanza che sarebbe sufficiente il voto numerico, perché la Commissione si è autovincolata a tale modalità.
D) Sul verbale n. 12 del 20.01.2012:
5) Violazione e falsa applicazione del bando, artt. 3 e 97 Cost., illogicità disparità di trattamento, istruttoria carente e difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento.
Il verbale n. 12 del 20.01.2012 contenente la griglia elaborata per la valutazione delle prove scritte reca la firma di 12 commissari in luogo di 13 e solo nell’ultima pagina contiene la firma dei 13 commissari nominati per il concorso. Tutte le operazioni della Commissione devono essere riportate in processi verbali che devono essere sottoscritti e siglati in ogni foglio dal presidente e da tutti i componenti della commissione esaminatrice. Il verbale de quo non è siglato da un componente per cui è illegittimo e ne va dichiarata la nullità.
E) Sui tempi di correzione degli elaborati:
6) Violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 e omessa applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione.
Come emerge dal verbale n. 50 dell’1.09.2012 della III Sottocommissione, nella medesima seduta sono stati corretti in quattro ore e trenta minuti n.28 elaborati appartenenti a n.14 candidati. Il tempo destinato alla correzione è stato pari a 9 minuti per ogni elaborato, per cui, al netto delle operazioni di rito connesse alle correzioni, il tempo utile per la lettura e valutazione di ciascun elaborato si riduce mediamente a 5 minuti per elaborato.
La predisposizione di griglie di valutazione e di indicatori diversi per ogni prova scritta avrebbe richiesto, in base a regole di comune esperienza, un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di due minuti dedicati alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascun indicatore. A ciò si aggiunga che la Commissione doveva valutare gli elaborati tenendo conto dei differenti aspetti che il candidato doveva affrontare per cui il tempo impiegato anche sotto tale profilo appare estremamente ridotto.
F) Sul verbale n. 50 dell’1.09.2012:
7) Violazione del d.p.r. n. 487/1994, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, violazione della parità di trattamento dei concorrenti;
Nel verbale n. 50 dell’1.09.2012 riguardante la correzione degli elaborati della ricorrente, non si dà atto dell’integrità dei plichi prelevati dall’armadio prima della correzione degli elaborati. L’obbligo di predisporre adeguate cautele a tutela dell’integrità delle buste, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge il concorso pubblico, poiché l’integrità dei plichi è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle prove e della par condicio dei concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità consacrati dall’art. 97 Cost.
La commissione esaminatrice deve predisporre specifiche cautele a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti le prove di cui deve farsi menzione nel verbale, e tale tutela deve essere assicurata in astratto a prescindere dalla circostanza che sia stata dimostrata un’effettiva manomissione dei plichi. Né tale illegittimità potrebbe essere sanata dalla dichiarazione postuma del Presidente e del segretario circa l’avvenuta conservazione della documentazione in armadio atteso che tale dichiarazione non varrebbe a sostituire le funzioni del verbale.
8) Violazione del d.p.r. n. 487/1994, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, violazione della parità di trattamento dei concorrenti;
Nei verbali non si dà atto della procedura di abbinamento del numero agli elaborati, tant’è che gli elaborati della ricorrente Carullo Daniela pur essendo in ordine alfabetico in posizione potiore rispetto alla sorella Carullo Assunta sono contraddistinti dal numero 1692 anteriore a quelli della sorella identificati con il numero 1693. Inoltre detti elaborati sono stati corretti lo stesso giorno dalla stessa sottocommissione il che induce a ritenere non garantito il principio dell’anonimato.
IN VIA GRADATA
F) SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
9) Violazione dell’art. 35 comma 3 lett. e) del d.lgs. 165/2001, violazione del d.p.r. n. 487/1994, violazione degli artt. 3 e 97 Cost..
La dott.ssa Bonaiuto Giuseppina, commissario della III Sottocommissione, Dirigente Scolastico presso l’Istituto Professionale U.Nobile Nola, nominata componente con decreto D.G.U.S.R. 3.01.2012 risulta referente istruzione tecnico professionale FLC-CGIL, come dimostrato dalle locandine versate in atti. Ai sensi dell’art. 35 d.l.vo n. 165/2001 la composizione delle commissioni deve avvenire esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni professionali o dalle associazioni professionali. La partecipazione della Buonaiuto nella veste di esperto agli incontri di cui alle locandine in atti implica che il suo intervento sia stato effettuato su mandato della sua organizzazione sindacale, cosicchè essa ha rivestito l’incarico di rappresentante del sindacato (cfr Ta.r. Molise Campobasso, sentenza n. 745/2012 che ha annullato le prove scritte del concorso per Dirigenti Scolastici poiché un componente della commissione esaminatrice era rappresentante sindacale FLC-CGIL) .
La sussistenza di una causa di incompatibilità riguardante una componente della commissione concorsuale rende illegittima la composizione della commissione che opera nella specie come collegio perfetto. Non può valere in tal caso il principio del “funzionario di fatto” perché, per giurisprudenza pacifica, l’accertata invalidità dell’atto di investitura si riverbera sugli atti del concorso determinandone la caducazione, dal momento che l’atto di nomina fa parte dello stesso procedimento concorsuale.
10) Violazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994, violazione degli artt 3 e 97 Cost.;
Tra i componenti della III Sottocommissione v’è anche la dott.ssa Antonietta Tartaglia, Dirigente del M.i.u.r. con funzione tecnico ispettiva, che ha fatto parte quale componente del comitato scientifico e docente del Corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico organizzato dall’Enadil Ente Nazionale per l’Addestramento e l’Istruzione dei lavoratori.
Tra i componenti della II Sottocommissione vi è la dott.ssa Alessandra Monda , dirigente tecnico presso l’U.S.R. Campania, che ha effettuato un master di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici denominato Master Mundis. L’elemento più eclatante è che tra i partecipanti al Master vi sono ben 9 candidati che hanno superato le prove scritte del concorso e sono stati ammessi agli orali e precisamente Canosa Rita, Ippolito Maria Rosaria, Iuliano Antonietta, Messina Raffaele, Miano Gilda, Palumbo Sofia, Pesce Rosario, Ranaudo Marietta e Sorrentino Teresa.
I citati componenti, avendo svolto attività di preparazione per il concorso de quo non potevano far parte della Commissione esaminatrice deputata alla correzione delle prove scritte del concorso (cfr ord. Cons. St. 3371/2012 in tema di incompatibilità di Presidente della Commissione del concorso per Dirigenti che sia stato presidente di un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici frequentato da candidati ammessi al concorso).
10) Violazione dell’art. 11 del d.p.r. n.487/1994, violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
Alcuni componenti della Commissione esaminatrice erano legati ad alcuni candidati da un rapporto di colleganza e/o di stretta collaborazione, la cui mancata astensione comporta la necessaria caducazione degli atti concorsuali da costoro posti in essere.
Nello specifico la dott.ssa Buonaiuto, commissario della III Sottocommissione, è Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale U.Nobile Nola e tra i candidati ammessi agli orali risultano Guerriero Maria Rosaria che riveste funzioni di vicaria del predetto istituto, Vetrano Barbaro che è secondo collaboratore-fiduciario, Paletta Angela che è coordinatrice della terza commissione per il recupero nello stesso Istituto, Giugliano Anna che è ivi referente della Funzione Strumentale.
Analogamente per Anna Sellitto quale membro della I Sottocommissione, che è Dirigente della Scuola Media Statale Verga di Napoli e tra gli ammessi agli orali si rinvengono Varriale Vincenzo vicario della stessa scuola media, Tramontano Genoveffa prima collaboratrice, Pugliese Anna referente Funzione Strumentale a.s. 2011/2012, Riccio Marina referente Funzione Strumentale a.s. 2012/2013, e Gerundo Clarice quale docente in servizio presso la stessa scuola.
Per quanto concerne i rapporti tra i componenti delle commissioni di concorso ed i candidati, per giurisprudenza consolidata deve farsi applicazione dell’art. 51 c.p.c. sicchè la ricorrenza di una causa di incompatibilità comporta l’obbligo di astensione del componente della commissione e in caso di violazione, l’illegittimità degli atti concorsuali.
Peraltro nei procedimenti amministrativi in generale e nelle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione nel pubblico impiego non vi è un obbligo di preventiva ricusazione dei componenti delle commissioni che versano in situazione di incompatibilità, dal momento che la ricusazione è un obbligo soltanto in sede giurisdizionale.
In presenza di legami idonei a radicare il sospetto di parzialità, non occorre comprovare che questi possano concretizzare un effettivo favore, essendo sufficiente a radicare l’incompatibilità anche il solo pericolo di una compromissione dell’imparzialità del giudizio.
In tal caso l’effetto invalidante della procedura si verifica sulla base del mero giudizio in astratto ex ante circa gli effetti potenzialmente distorsivi del sospetto del difetto di imparzialità, senza che assuma il rilievo fattuale ex post dell’esito inquinante in concreto sortito.
11) Violazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione dell’art. 51 c.p.c.;
Tra i commissari nominati con il decreto D.G.U.S.R. n.13599 del 6.10.2011 risulta anche il dott. Angelo Francesco Marcucci, Dirigente Tecnico presso l’U.S.R. Campania. Tra i candidati ammessi alle prove scritte del concorso risulta anche Manasseri Rosalia, moglie del dott. Marcucci. Il riferito rapporto di coniugio rappresenta una causa di incompatibilità ricavabile attraverso l’applicazione della disciplina di cui all’art. 51 c.p.c. , e in caso di violazione dell’obbligo di astensione ne deriva l’illegittimità degli atti concorsuali. Il dott. F.Marcucci si è dimesso dalla Commissione Giudicatrice solo in data 20.12.2012 ovvero dopo che si erano già tenute le prove scritte del concorso.
Quindi lo stesso Commissario avrebbe potuto conoscere, prima della dettatura, la traccia d’esame con effetti potenzialmente distorsivi del sospetto di difetto di imparzialità.
Peraltro non assume rilievo la circostanza che il dott. Marcucci si sia poi astenuto dalla correzione degli elaborati della moglie Manasseri Rosalia poiché la ricorrenza di una causa di incompatibilità comporta l’obbligo di astensione complessiva dalla procedura non surrogabile con un’astensione atomistica, dal momento che una posizione di vantaggio al candidato legato da un rapporto di parentela può anche derivare dalla predisposizione o dalla specificazione dei criteri di valutazione, come dai giudizi espressi nei confronti degli altri candidati.
A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994, prima dell’inizio delle operazioni concorsuali, i componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti.
Ne consegue l’illegittimità degli atti concorsuali a causa della mancata astensione del citato componente.
12) Violazione del d.p.r. n. 140/2008 recante “Disciplina del reclutamento dei Dirigenti Scolastici “ Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
La nomina di tutti i commissari è illegittima poiché l’amministrazione non ha dato conto nella motivazione della delibera di nomina delle competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi.
Tale omissione non è superabile sulla base di un mero rinvio al fascicolo personale dell’interessato poiché l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare la comprovata qualificazione dei dirigenti scolastici. Dai curriculum vitae allegati emerge che riguardo ai componenti nominati mancano i titoli necessari a comprovare le competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi richieste dal comma 4 dell’art. 10 d.p.r. n. 140/2008.
Per tali motivi concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Costituitasi l’ amministrazione scolastica con memoria del 13.02.2013 eccepiva l’irricevibilità del ricorso rispetto agli atti impugnati successivamente al decorso del termine decadenziale di sessanta giorni, e l’inammissibilità del ricorso poiché non notificati controinteressati. Nel merito opponeva l’infondatezza del gravame rispetto alle censure mosse sui criteri di correzione e sulle griglie di valutazione, e, quanto alla eccepita incompatibilità di alcuni membri della Commissione, esponeva che il dott. Marcucci era stato nominato membro supplente e non aveva mai esercitato le funzioni di commissario essendosi poi dimesso dalla carica; il ruolo ricoperto dalla Dirigente Giuseppina Buonaiuto quale referente per l’Istruzione tecnico professionale della Federazione LC- CGIL non si configura quale specifico incarico sindacale ex art. 35 comma 3 lettera e) del d.lgs. n. 165/2001, e quanto al Master Mundis esso non è un corso di preparazione al concorso per Dirigenti ma solo un master di perfezionamento.
Con memorie del 31.05.2013 e 18.06.2013 si costituivano i controinteressati che eccepivano l’irricevibilità del ricorso in quanto tardivo rispetto al decreto di nomina della Commissione intervenuto il 6.10.2011, ed al decreto del 30.01.2012 di nomina dei componenti delle sottocommissioni, e nel merito eccepivano l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n.315/2013 veniva accolta la domanda di sospensione cautelare, ordinata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (poi eseguita tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Foglio delle Inserzioni n. 31 del 14.03.2013) e disposta l’acquisizione di atti utili ai fini della decisione.
Alla pubblica udienza del 3.07.2013 il ricorso veniva introitato per la decisione.
2. Si prescinde dalla disamina delle eccezioni di rito in ragione della infondatezza del ricorso sulla base delle motivazioni come di seguito argomentate ed esposte secondo l’ordine dei motivi formulati in via principale sulla legittimità della procedura, ed in via gradata sulla composizione della commissione.
3. SUL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE.
La giurisprudenza nella materia dei concorsi pubblici ha chiarito che le valutazioni rimesse alle commissioni esaminatrici non sono espressione di “discrezionalità amministrativa pura” nel senso che non esprimono una ponderazione di interessi né alcuna potestà di scelta tra più soluzioni alternative. Il sindacato della commissione consiste nella verifica del possesso dei requisiti di idoneità attitudinale- culturale in capo ai candidati e quindi nella formulazione di un giudizio tecnico-valutativo da giustificare secondo i criteri che disciplinano le varie procedure selettive in virtù di scelte legislative diversamente orientate. (cfr Cass. S.S.U.U. 21.06.2010 n. 14893)
D’altra parte si è puntualizzato che : “Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio), e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà "ictu oculi" rilevabile. (C.d. S. sez. IV, 28.11.2012 n. 6037; C.d.S., sez. IV, 17 maggio 2004, n. 2881; 10 dicembre 2003, n. 8105; 2 marzo 2001, n. 1157).
Tanto premesso nella specie la commissione esaminatrice, uniformandosi ai criteri di correzione specificamente predeterminati per ogni traccia, e compilando le griglie di valutazione, ha evidenziato i parametri numerici ed esplicativi dei giudizi di adeguatezza o inadeguatezza dei singoli elaborati rispetto agli indicatori prefissati. La formulazione del giudizio analitico descrittivo conclusivo, come stabilito dalla commissione nel verbale del 15.12.2011, richiedeva: “l’ utilizzazione delle caratterizzazioni dei descrittori in ordine agli indicatori proposti attraverso cui è possibile pervenire agli esiti di uscita (punteggio) complessivi, rappresentativi delle varietà dei profili e competenze espresse dai candidati”.
Pertanto, in presenza di criteri espliciti ed analitici rispetto alle tracce proposte, la commissione ha più che adeguatamente adempiuto all’onere di giustificare con adeguata motivazione il singolo giudizio afferente l'elaborato esaminato.
Non può quindi censurarsi per difetto di motivazione il giudizio analitico conclusivo formulato con pedissequa riproposizione delle espressioni utilizzate dai singoli indicatori e dai corrispondenti descrittori, poiché tale modus operandi risponde ad una regola predeterminata dalla commissione e non può ritenersi esigibile una motivazione ulteriore rispetto alla dettagliata elaborazione di griglie di valutazione esprimenti la poliedricità della valutazione descrittiva della commissione.
Non può nemmeno sostenersi che l’operato della commissione sia stato frettoloso o approssimativo, o sia consistito in una lettura solo parziale degli elaborati in questione. Eventuali discrasie lessicali rilevabili sull’utilizzo di terminologie di approssimazione non può quindi rivestire valore inficiante del complessivo giudizio negativo impugnato in assenza di evidenti profili di incoerenza, illogicità, o travisamento nelle valutazioni operate. Nella specie non si rileva contraddittorietà nella valutazione operata rispetto all’elaborato n. 2 indicatore n.4 “Capacità di diagnosi” (descrittore:Identificazione e valutazione del problema) riportante il punteggio di 3 punti corrispondente al giudizio “quasi sempre pertinente nelle situazioni semplici” laddove l’affermazione che la valutazione del problema è pertinente in pochissime situazioni ben può riferirsi alle “situazioni semplici” non sicuramente maggioritarie nelle situazioni di bullismo, e di dispersione scolastica oggetto della seconda traccia.
4. SUI CRITERI DI VALUTAZIONE
Infondatamente si intende tacciare di genericità i criteri di valutazione in esame senza tener conto del necessario carattere di generalità che deve connotarli, dovendo essi attagliarsi ad un ampio numero di elaborati e di possibili soluzioni ivi prospettabili. Per cui devono ritenersi più che congrui e pertinenti i criteri di valutazione riferiti alla correttezza della forma linguistica, alla chiarezza espositiva; alla pertinenza e alla esaustività della trattazione del tema; alla capacità analitica e propositiva del candidato rispetto alle specifiche questioni a lui sottoposte. Si tratta di parametri, come detto, generali ma non generici, non bisognosi - secondo comune esperienza - di ulteriori e più dettagliati descrittori, e pertanto non connotati da intrinseca irrazionalità che solo ne consentirebbe il sindacato giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2880; C.d.S.8/2011 ).
5. SULLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Non coglie nel segno il motivo con cui si censura l’erronea formulazione delle griglie di valutazione delle prove scritte.
Nella specie nella seduta del 15.12.2011, la Commissione stabiliva di corredare ciascun giudizio valutativo da principi di congruità della motivazione ed individuava per ciascuna prova scritta 6 criteri-indicatori-descrittori valutativi stringenti e dettagliati, corredandoli con un set di 5 descrittori, gerarchicamente ordinati, con valori posti nell’intervallo da 1 a 5. Tali valori concorrevano alla determinazione del punteggio finale della prova scritta, ove il valore minimo di 1 corrispondeva a giudizi di carenza, insufficienza o inadeguatezza e quello massimo di 5 corrispondeva a giudizi di correttezza, completezza, pertinenza ed esaustività. A conclusione della valutazione la commissione aveva previsto l’elaborazione di un giudizio analitico descrittivo stabilendo, per la sua formulazione: “ l’utilizzazione delle caratterizzazioni che i descrittori assumeranno in ordine agli indicatori proposti attraverso cui è possibile pervenire agli esiti di uscita (punteggio) complessivi, rappresentativi delle varietà dei profili e competenze espresse dai candidati”. Nella seduta del 20.01.2012, la commissione esaminatrice, integrata dai componenti delle sottocommissioni, ha approvato le “griglie” per la valutazione delle due prove scritte concorsuali, individuando per ciascuna prova sei parametri di stampo formale e contenutistico cui riferire il giudizio di maggiore o minore “concordanza” dell’elaborato.
Sostiene parte ricorrente che le griglie in questione sarebbero state erroneamente concepite poiché non consentirebbero di individuare un livello omogeneo dei descrittori cui corrisponda la valutazione di un elaborato con tutti gli aspetti “sufficienti” che possa conseguire il punteggio minimo di 21/30 richiesto per l’ammissione agli orali. In sostanza si deduce che con un punteggio pari a 3 per ciascuno dei sei livelli descrittori il candidato raggiungerebbe la soglia di 18/30 non sufficiente a superare la prova scritta e con un punteggio pari a 4 raggiungerebbe la soglia di 24/30 superiore a quella minima richiesta.
Rileva il Collegio che la censura, benché suggestiva, non convince poiché basata su un presupposto non rispondente al reale ossia che ad uno dei livelli descrittori debba necessariamente corrispondere un giudizio di “sufficienza” non raggiungibile nel caso di concomitanza di una valutazione omogenea dei descrittori.
Innanzitutto deve escludersi che nel concorso in esame possa conseguire l’ammissione agli orali un candidato che abbia svolto ciascuno degli elaborati “con tutti gli aspetti sufficienti” dal momento che la votazione minima richiesta dal bando di 21/30 non equivale ad un giudizio di sufficienza ma richiede una valutazione superiore alla sufficienza. La soglia minima dei 21/30 stabilita dal bando risulta predeterminata ai sensi dell’art. 6 del regolamento di cui al richiamato d.p.r. n. 140/2008 che specifica anche per i Dirigenti scolastici il principio secondo cui nelle procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico la soglia di idoneità per l'ammissione alla prova orale deve essere superiore alla semplice sufficienza. (cfr art. 7 del d.p.r. n. 487/1994 ed art. 9 comma 1 del d.p.r. 686/1957).
Nemmeno può sostenersi che la commissione nella formulazione delle griglia di valutazione era tenuta alla definizione di un numero di indicatori multiplo di 21 per consentire l’individuazione di un descrittore omogeneo che consentisse il superamento della prova con il punteggio minimo.
Gli indicatori sono stati formulati avuto riguardo agli aspetti formali e contenutistici ritenuti rilevanti dalla Commissione con un ampio range di valutazione di livelli descrittori numerici che concorrevano tutti alla formazione del punteggio finale.
In sostanza la Commissione ha inteso fare in modo che il giudizio numerico finale attribuito agli elaborati fosse la risultante di un concorso di fattori e valutazioni inerenti la capacità espositiva critica e di analisi del candidato, con l’intento di non privilegiare un indicatore rispetto ad un altro.
La rispondenza dell’elaborato a quanto richiesto dalla traccia costituisce un dato certamente suscettibile di riscontro oggettivo attraverso la lettura delle griglie di valutazione compilate in ogni parte dalla commissione.( cfr in termini in fattispecie analoga alla presente T.a.r Toscana 6-20.03.2013 n.645; 27.05.2013 n.85).
6. SULLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE N.12 DEL 20.01.2012 DI APPROVAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE;
In relazione al motivo con cui si deduce che uno dei commissari avrebbe omesso di siglare le pagine del verbale n. 12 del 20.01.2012 apponendo la sua sottoscrizione solo nell’ultima pagina, va innanzitutto rilevata l’estrema genericità del motivo, al limite dell’inammissibilità, dal momento che parte ricorrente non indica a quale dei commissari si riferirebbe l’ omessa apposizione della sigla. Dalla visione della copia del verbale in atti, si ricava che le sigle apposte includevano anche le sottoscrizioni dei segretari, dal momento che i membri della “Commissione base” di correzione delle prove scritte unitamente a quelli delle sottocommissioni erano complessivamente nove compreso il Presidente, e gli altri quattro firmatari si identificavano nel segretario della commissione base e nei segretari aggiunti delle sottocommissioni.
Inoltre la censura si rivela evidentemente infondata poiché il verbale in questione nell’ultima pagina risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente, da 8 componenti della commissione e delle sottocommissioni, da un segretario e tre segretari aggiunti.
Di qui consegue che l’omissione rilevata, ove riferita ad uno dei commissari, e non rivelatrice della sua mancata partecipazione alla seduta, nemmeno dedotta in ricorso, costituisce mera irregolarità non viziante in ossequio al principio della strumentalità delle forme secondo cui il raggiungimento dello scopo segna il discrimine tra mera irregolarità ed invalidità ad effetto viziante. La giurisprudenza più di recente ha chiarito che l'apprezzamento della prescrizione di obbligatoria sottoscrizione (si veda anche l'art. 8 del DPR 686/57 e l'art. 15 del DPR 487/94) da parte di tutti i commissari e del segretario, del processo verbale riportante le operazioni di esame e di valutazione e le decisioni prese dalla commissione esaminatrice non può prescindere dalla considerazione che il verbale stesso non è per sua natura un atto collegiale, ma solo il documento materiale che attesta, con le garanzie di legge, il contenuto di una volontà collegiale, sicchè la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non può considerarsi elemento essenziale per la sua esistenza ed intrinseca validità. ( C.d.S., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 344).
7. SUI TEMPI DI CORREZIONE
Parte ricorrente lamenta l’eccessiva brevità dei tempi di correzione dei suoi elaborati.
Costituisce ormai ius receptum che nelle procedure concorsuali non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice alla valutazione delle prove d’esame. Ciò innanzitutto poiché i calcoli sui tempi “medi “ di correzione di ciascun elaborato che tengono conto degli orari di inizio e conclusione della seduta risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati sulla base di un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero degli elaborati esaminati.
In secondo luogo, poiché, di norma non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato.
A ciò deve aggiungersi che l'apprezzamento della Commissione d'esame è squisitamente tecnico - discrezionale e il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato; essa ha la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche o abbiano maggiore o minore consistenza o prolissità, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo. (cfr ex multis C.d.S. 614/2013 Tar Toscana, sez. I, n. 4182/2007; Tar Lazio sez. I 18.10.20112 n.8633; C.d.s. sez. IV n. 970 del 23.02.2012.Tar Salerno 282/2012 C.d. S. sez. IV 4.02.2008 n. 294 Tar Lazio n.8542 del 2007; C.d.S. sez, IV 4989 del 2005).
8. SULL’ATTRIBUZIONE DEL NUMERO AGLI ELABORATI E SULL’INTEGRITA’ DEI PLICHI
Parte ricorrente lamenta che nei verbali della Commissione non si dà atto della procedura di abbinamento del numero agli elaborati e che nel verbale n. 50 dell’1.09.2012 riguardante la correzione dei suoi elaborati la III Sottocommissione non ha dato atto della integrità dei plichi prelevati dall’armadio prima di avviare le operazioni di correzione.
A ben vedere dalla lettura del verbale n.50 cit. si ricava che i plichi erano contenuti in faldoni custoditi in un armadio corazzato la cui chiave era conservata dal Presidente, il che denota innanzitutto l’adozione da parte della commissione degli accorgimenti dovuti e necessari per assicurare la custodia, la segretezza e l’integrità dei plichi. Questi infatti erano custoditi in un armadio blindato la cui chiave era in uso al Presidente della Commissione.
Pertanto la circostanza che la Commissione non abbia dato atto della integrità dei plichi non equivale, in assenza di altre e più precise allegazioni, a far ritenere comprovata una supposta e nemmeno dedotta eventuale manomissione.
Analogamente è a dirsi quanto alla opposta non menzione della procedura di abbinamento del numero agli elaborati in mancanza di concrete allegazioni atte a dimostrare che sia stato in qualche modo violato il principio della garanzia dell’anonimato e della trasparenza nella correzione delle prove scritte. Peraltro proprio la mancata attribuzione di numeri progressivi secondo l’ordine alfabetico al plico della ricorrente ed a quello della sorella Carullo Assunta sono indice della non manomissione delle buste e della non violazione del principio dell’anonimato. Non risulta difatti addotta alcuna prova atta ad accertare che l’operato della commissione abbia ingenerato confusione tra i plichi contenenti le distinte prove, ovvero incertezza nella determinazione dell’identità degli autori di ciascuna prova, o che non sia stato rispettato il termine di apertura delle buste piccole.
Come noto, eventuali irregolarità nella verbalizzazione delle operazioni concorsuali non comportano automaticamente l’illegittimità delle sottostanti operazioni valutative, occorrendo a tal fine la sussistenza di ulteriori elementi da cui risulti in qualche modo la non veridicità di quanto attestato dal verbale medesimo, cosa che nella specie non è avvenuta. ( cfr ex plurimis C,d.S.sez, IV 14.02.2012 n. 707; Tar Marche Ancona 113 del 24.02.2011; C.d.S. sez. V 4.01.2011 n.8; C.d S., Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805; n. 1001 Tar Lazio Roma 22.02.2007 n.1550; C.d.S., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 344 C.d.S., sez. V, 4 aprile 2002, n. 1859; C.d.S. Sez. IV, 12 novembre 1993).
9. SULL’ART. 35, COMMA 3 LETT.E) D.LGS. 30.03.2001 N.165
Parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 35, terzo comma, lett. ‘e’ del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) in quanto alcuni membri della commissione esaminatrice sarebbero esponenti di associazioni sindacali e, segnatamente, la dott.ssa Giuseppina Bonaiuto (Federazione Lavoratori della Conoscenza - CGIL).
La censura è destituita di giuridico fondamento.
Per la migliore intelligenza delle ragioni della decisione, occorre svolgere preliminari considerazioni in ordine alla finalità e all’ambito di applicazione della menzionata disposizione.
In base al citato articolo, nelle procedure di reclutamento presso amministrazioni pubbliche, le commissioni giudicatrici devono essere formate “…esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
Dello stesso tenore è il precetto contenuto nell’art. 8, secondo comma, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 che recita: “le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte…coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali…”.
La ratio dell’art. 35 (che riprende la formulazione già contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29) risiede nell'intento di eliminare il sospetto di condizionamenti nell'assunzione e nell'avanzamento dei pubblici dipendenti da parte di soggetti che rivestono un ruolo decisivo nell'ambito dell'amministrazione che indice il concorso, oppure in generale nell'ambito politico, sindacale e professionale. Tanto in applicazione dei principi costituzionali che governano l’azione amministrativa: difatti, l’art. 97, primo comma, della Costituzione individua nella "imparzialità" dell'amministrazione uno dei principi essenziali cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici. Alla salvaguardia di tale principio si collegano anche le norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici (art. 97) e che pongono i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione (art. 98).
Secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza, 15 ottobre 1990 n. 453), nell'insieme delle predette norme costituzionali viene ad esprimersi la distinzione più profonda tra politica e amministrazione, tra l'azione del governo - che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione dell’amministrazione - che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche.
Si spiega, dunque, come in questa prospettiva, collegata allo stesso impianto costituzionale del potere amministrativo nel quadro di una democrazia pluralista, il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione, sempreché questo metodo sia ispirato al rispetto rigoroso del principio di imparzialità.
In base ai suesposti principi, nella formazione delle commissioni, il carattere esclusivamente tecnico del giudizio deve risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso, il cui obbiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori. Tale esigenza impone che, nella composizione delle commissioni, la presenza di tecnici o esperti - interni o esterni all'amministrazione, ma in ogni caso dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova - debba essere, se non esclusiva, quanto meno prevalente, tale da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati (cfr. Corte Costituzionale, sent. cit. 453/1990).
Peraltro, è evidente che l’art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego introduce una condizione ostativa per la selezione dei componenti della commissione di concorso che, come si è visto, non deve essere composta da esponenti sindacali: trattandosi di disposizione che interferisce con libertà costituzionalmente tutelate (artt. 18, 39 e 49 Cost.), la sua portata va interpretata in maniera strettamente attinente alla finalità perseguita e, pertanto, trattasi di norma eccezionale, non suscettibile di estensione analogica.
Con specifico riferimento al settore sindacale, dalla chiara lettura dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 emerge che non possono far parte della commissione esaminatrice i soggetti che: a) svolgano funzioni di rappresentanza sindacale; b) siano designati da organizzazioni sindacali.
Conviene ora interrogarsi sul significato e, quindi, sull’ambito di applicazione delle ipotesi di incompatibilità.
Partendo dall’ultima nozione (“designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”), occorre rilevare che essa non pone particolari problemi di carattere interpretativo: la disposizione si riferisce con tutta evidenza ai membri scelti in ragione dell’appartenenza ad una associazione sindacale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5572), piuttosto che nominati in ragione della relativa qualificazione professionale (“ratione officii”).
Al riguardo, la Corte Costituzionale (sentenze 15 ottobre 1990 n. 453 e 23 luglio 1993 n. 333) ha statuito che si appalesa ingiustificata la presenza come membri di commissione di esponenti designati dalle rappresentanze sindacali, i quali sono per definizione espressione di interessi non riconducibili a valori di carattere neutrale e distaccato (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002 n. 5202 ove si dà rilievo al profilo della mancanza dell’imparzialità necessaria per effettuare una valutazione oggettiva dei candidati). Si è altresì osservato che tale componente sindacale - la cui esclusione dalle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici è stata gradualmente attuata nell'ordinamento legislativo statale fino ad essere totalmente applicata con l’art. 8 del D.Lgs. 29/1993 (riprodotto dall’art. 35 D.Lgs. 165/2001) - si pone in stridente contrasto con il principio di imparzialità, ove si consideri che la designazione dei singoli rappresentanti può riguardare dipendenti di qualsiasi livello, così che può accadere che facciano parte della commissione giudicatrice persone appartenenti a livelli inferiori rispetto a quelli dei candidati o, addirittura, soggetti direttamente interessati al passaggio di livello di cui si tratta.
Quanto ai “rappresentanti sindacali” citati dall’art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego, può utilmente richiamarsi la circolare n. 11 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l’applicazione dell’art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, in tema di requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni (secondo cui "Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.").
Nel definire il concetto di “carica in organizzazioni sindacali”, la circolare ha chiarito che la mera iscrizione quale associato ad un sindacato o ad un partito politico non ha alcun rilievo ai fini dell'applicazione della disposizione. Viceversa, si ritiene coerente con le finalità perseguite dal legislatore attribuire rilievo al ruolo che il soggetto assume e svolge nell'ambito dell'organizzazione sindacale.
Detto ruolo non può essere quello di semplice iscrizione e militanza priva di funzione direzionale: viceversa, sono richiesti la partecipazione alle scelte dell'organizzazione medesima e lo svolgimento di compiti di reale impulso all'attività mediante la decisione, l'adozione e l'esternazione di atti gestionali secondo quanto previsto negli atti costitutivi e negli statuti del sodalizio sindacale.
A sostegno di tale opzione ermeneutica milita l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 16 settembre 1996 n. 564 che, nell'ambito della disciplina relativa alla contribuzione figurativa per le posizioni di aspettativa sindacale e politica, definisce cariche sindacali "quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale" (cfr. circolare 11 del 2010).
Tali principi possono essere applicati anche all’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e, pertanto, coerentemente con l'intento sopra enunciato di interpretare la norma in senso stretto, non si ritiene integri il concetto di “rappresentante sindacale” la mera iscrizione o militanza in un sindacato ovvero la circostanza di svolgere attività nell'associazione in mancanza della titolarità delle funzioni sopra indicate, poiché in tal caso risulta assente il potere di assumere decisioni autonomamente rilevanti nell'organizzazione e per l'organizzazione sindacale. La diversa ermeneutica si appalesa eccessivamente discriminatoria e lesiva dei principi costituzionali concernenti la liberta di associazione ex artt. 18, 39 e 49 della Costituzione, poiché finirebbe per penalizzare coloro che, pur essendo in possesso di adeguata professionalità, non potrebbero comporre le commissioni giudicatrici solo perché appartenenti ad una associazione sindacale.
In altri termini, per integrare la causa di incompatibilità in esame, è necessario verificare se il soggetto ricopra incarichi di dirigente sindacale e se agisca, in virtù di un atto formale, in nome e per conto dell'associazione quale funzionario delegato.
Pertanto, rientra nel concetto di rappresentante sindacale (ostativo all’assunzione della qualifica di componente della commissione esaminatrice), l’assunzione dell’incarico di dirigente sindacale nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (c.d. R.S.A.) che, nel settore del lavoro pubblico, sono costituite dalle organizzazioni sindacali rappresentative e si presentano come articolazioni periferiche del sindacato (art. 42, secondo comma, del D.Lgs. 165/2001) e di componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (c.d. R.S.U.) costituita a seguito di elezione di candidati in liste presentate dalle organizzazioni sindacali (art. 42, quarto comma, del D.Lgs. 165/2001) ed i cui componenti sono equiparati ai dirigenti delle R.S.A. (art. 42, sesto comma, del D.Lgs. 165/2001).
Tanto illustrato in punto di diritto, può procedersi all’esame della posizione contestata in seno alla commissione esaminatrice che riguarda il componente della terza sottocommissione esaminatrice dott.ssa Giuseppina Bonaiuto.
In particolare, occorre scrutinare se, al tempo della nomina, tale soggetto versasse nelle condizioni di incompatibilità dettate dall’art. 35. Ebbene, la suddetta componente non può essere qualificata come “designata dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali”, poiché non risulta che la relativa individuazione sia stata effettuata dai sindacati o che sia stata scelta in ragione dell’appartenenza ad una associazione sindacale ma è stata nominata con decreto dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 3 gennaio 2012 in ragione della relativa qualificazione professionale (“ratione officii”).
Resta da verificare se si tratti o meno di “rappresentante sindacale”.
Il ruolo ricoperto dalla prof. Giuseppina Buonaiuto nella FLC - CGIL, così come indicato dalla parte ricorrente (referente per l’istruzione tecnico – professionale nella predetta Federazione e componente dell’Osservatorio Regionale di Monitoraggio per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale della Scuola) non integra la qualità di “rappresentante sindacale” ex art. 35 D.Lgs. 165/2001, così come precedentemente tratteggiata.
Tale conclusione si impone alla luce delle risultanze istruttorie: difatti, la FLC – CGIL Campania ha formalmente attestato che “…la dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Buonaiuto non è rappresentante o designata sindacale della scrivente O.S. In particolare, la predetta professoressa non è esponente sindacale della Flc Cgil dotata di poteri di rappresentanza esterna e non è delegata ad assumere autonomamente decisioni a nome dell’organizzazione. Quanto sopra attualmente e nei recenti decorsi anni” (cfr. nota prot.llo 025/2013/GV del 19 febbraio 2013 versata in atti dall’Avvocatura dello Stato).
In altri termini, non risulta documentato che – all’epoca della nomina nella commissione esaminatrice – la prof.ssa Buonaiuto fosse titolare di cariche sindacali attributive del potere di concorrere alle scelte dell’organizzazione sindacale e di assumere decisioni autonomamente rilevanti in nome e per conto del sindacato medesimo ed in favore dei propri iscritti, ad esempio, nella contrattazione collettiva di categoria.
Per mera completezza, si aggiunga che parte ricorrente non può trarre argomenti utili dalla pronuncia resa dal T.A.R. Molise (7 dicembre 2012 n. 745) che, con riferimento alla medesima selezione concorsuale, ha accolto proprio il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 35.
Invero, l’istante trascura di considerare che nella fattispecie posta all’attenzione di quel Tribunale, si discorreva proprio di componente del seggio che rivestiva l’incarico di rappresentante sindacale nel senso precedentemente svolto, ossia di soggetto istituzionalmente deputato a formare e manifestare la volontà per conto del sindacato di appartenenza e che, in tale qualità, aveva anche sottoscritto il contratto integrativo sindacale.
Tanto si desume dalla lettura della sentenza, ove si dà atto che “il dirigente scolastico (…) risulta essere rappresentante sindacale della Flc-Cgil e, in tale veste, risulta persino aver sottoscritto il contratto integrativo 2010 – 2011 per l’area V (dirigenza). Su tale punto vi è prova documentale, versata in atti dai ricorrenti. Quand’anche la detta dirigente scolastica avesse partecipato alla contrattazione collettiva nella veste di “esperto”, è evidente che la medesima lo abbia fatto su mandato della sua organizzazione sindacale: essa, dunque, ha rivestito l’incarico di “rappresentante” del sindacato”. In quel caso vi era la prova dell’assunzione di un formale incarico di rappresentanza sindacale che, nel caso posto all’attenzione di questo T.A.R., non sussiste.
10. SUI RAPPORTI PROFESSIONALI
Parte ricorrente ha dubitato della legittima composizione della commissione giudicatrice sotto il profilo della sussistenza di un vincolo personale di colleganza o collaborazione tra alcuni suoi componenti e determinati candidati ammessi alla prova orale, anche in ragione del rapporto di fiduciario che s’instaura nell’alveo della nuova dimensione datoriale della figura del dirigente scolastico, in quanto espressione dell’autonomia di tali istituti. In particolare, la dottoressa Buonaiuto Giuseppina, dirigente scolastico dell’Istituto Professionale “U. Nobile” e membro della Terza Sottocommissione, sarebbe stata legata per ragioni di incarico presso il suo istituto scolastico a quattro candidati ammessi alla prova orale; analogamente la dottoressa Anna Sellitto, della Prima Sottocommissione e dirigente scolastico della Scuola Media Statale “Verga” di Napoli, avrebbe rapporti di collaborazione con cinque candidati incaricati presso tale scuola. E’ stata lamentata la violazione del principio di imparzialità, richiamando la regola generale di cui all’art. 51 c.p.c. e quindi l’obbligo di astensione per incompatibilità; condizione, che se non consente un onere preventivo di ricusazione è comunque ragione di illegittimità dell’atto di costituzione dell’organo cui è preposto il funzionario incompatibile, così come dei sui atti.
La censura è priva di pregio.
L’art. 11 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 stabilisce che «prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».
Ne consegue la piena applicabilità ai componenti delle commissioni di concorso delle cause di incompatibilità di cui agli artt 51 e 52 c.p.c. e, per quanto qui d’interesse, quella di cui al n 5) che impone l’obbligo di astensione nel caso in cui il giudice sia datore di lavoro di una delle parti. Occorre però chiedersi quale sia l’ambito effettivo di operatività della causa di incompatibilità in esame, allorquando sia riferita alla costituzione di una commissione di un concorso pubblico.
Osserva il Collegio che il rapporto di incompatibilità da cui origina il dovere di astensione ha riferimento esclusivo alla persona fisica del giudice e non a questo inteso come ufficio o organo di giurisdizione, potendo una diversa caratteristica riguardare solo la parte processuale, ad esempio una società; pertanto, trattandosi di norma di stretta interpretazione, in quanto adeguatrice del principio costituzionale del giudice precostituito per legge, la relativa importazione tout court nell’ambito dell’organizzazione amministrativa implica che il vincolo relazionale ostativo alla preposizione al ruolo di componente di commissione, deve consistere nell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra il commissario persona fisica, in qualità di datore di lavoro, ed il candidato, come dipendente; ciò, ovviamente, sul postulato per cui il rinvio operato dall’art. 11 del d.p.r. 11 maggio 1994 n. 487 all’art. 51 c.p.c. sia volto ad assicurare la terzietà della commissione, intesa, in senso statico, come imparzialità dell’organizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 97, cioè prescindendo dalle modalità e dal risultato finale delle operazioni compiute dal predetto organo.
Ebbene, ritiene il Collegio che i rapporti professionali lavorativi intercorrenti tra i dirigenti scolastici componenti della commissione indicati da parte ricorrente ed alcuni candidati, titolari di incarichi presso gli istituti scolastici al cui vertice sono preposti i primi, non ricadono nella relazione datoriale e di dipendenza propria della citata norma processuale; ciò, innanzitutto, perché il rapporto di lavoro non intercorre affatto tra il dirigente scolastico ed il candidato titolare di incarico, ma tra l’amministrazione pubblica e quest’ultimo, in ragione della connotazione di immedesimazione organica tipica anche del rapporto di lavoro dirigenziale. Ma a ben vedere, difetterebbe rispetto alla fattispecie astratta anche la natura di persona fisica del datore di lavoro, così come intesa nell’accezione della norma processualcivilistica, essendosi in presenza di un’amministrazione pubblica e, quindi, di una persona giuridica.
Del resto, nello stesso senso si è espressa recente giurisprudenza (Consiglio di Stato  sez. IV  19 marzo 2013 n. 1606) secondo cui «nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma possano essere oggetto di estensione analogica. Pertanto l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di subordinazione nel lavoro , non è riconducibile ad alcuno dei casi previsti dalle disposizioni invocate: non alle ipotesi di cui al comma 3 (causa pendente , rapporti di credito e debito, grave inimicizia) e neppure alle ipotesi di cui al comma 5 (tutore, curatore, datore di lavoro di una delle parti)».
Né argomento utile in senso contrario potrebbe trarsi dall’art.2, primo comma, lettera b) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 secondo cui datore di lavoro è «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo»; secondo tale norma, infatti, tale qualificazione va intesa come espressamente limitata alla sola applicazione del decreto legislativo in oggetto, disciplinante la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua natura di norma speciale impone, dunque, di escluderne una applicabilità che ecceda i limiti generale della specifica materia considerata e che comunque sia in contrasto con le descritte caratteristiche proprie del rapporto di lavoro alle dipendenze di una amministrazione pubblica.
11. SULL’ ART. 35 COMMA 3 LETT.A DEL D.LGS. 30.03.2001 N.165
Parte ricorrente lamenta che, in violazione degli artt. 35, comma 3, lett. a, del d.lgs. n. 165/2001 e 11, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994, nonché del sotteso principio di imparzialità, nella commissione giudicatrice avrebbe figurato, in qualità di componente supplente, Marcucci Angelo Francesco, risultato trovarsi in rapporto di coniugio con la candidata Manasseri Rosalia, e, quindi, in situazione di asserita incompatibilità.
Al riguardo, occorre premettere, in punto di fatto, alla luce delle allegazioni e produzioni documentali delle parti, che:
- il Marcucci è stato nominato componente supplente della commissione giudicatrice con d.d.g. dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, prot. AOODRCA.135999, del 6 ottobre 2011;
- la commissione giudicatrice, formata dai soli membri titolari (Capunzo Mario, Conti Maria Chiara, Coppola Vittorio) ed assistita dal segretario (Facchiano Rita), si è insediata il 12 ottobre 2011 (cfr. verbale n. 1, in pari data);
- in tale occasione, i suindicati commissari hanno dichiarato di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ. nei confronti dei concorrenti (cfr. verbale n. 1 del 12 ottobre 2011);
- la prova preselettiva ex art. 8 del bando di concorso si è svolta il 25 novembre 2011;
- in data 12 dicembre 2011, la commissione giudicatrice, sempre formata dai soli membri titolari (Capunzo Mario, Conti Maria Chiara, Coppola Vittorio) ed assistita dal segretario (Facchiano Rita), ha definito la struttura delle prove scritte ex art. 10, comma 1, del bando di concorso (cfr. verbale n. 5 del 12 dicembre 2011);
- nelle riunioni del 14 e 15 dicembre 2011, la commissione giudicatrice, sempre formata dai soli membri titolari (Capunzo Mario, Conti Maria Chiara, Coppola Vittorio) ed assistita dal segretario (Facchiano Rita), ha elaborato le tracce delle prove scritte (cfr. verbali n. 6 del 14 dicembre 2011 e n. 7 del 15 dicembre 2011);
- la Manasseri, non avendo superato la cennata prova preselettiva, era stata, frattanto, esclusa dalla partecipazione alle prove scritte, per, poi, esservi ammessa, in forza di decreto presidenziale cautelare di questo Tribunale amministrativo regionale n. 1955 del 14 dicembre 2011;
- le prove scritte, superate dalla Manasseri, si sono svolte il 14 e il 15 dicembre 2011;
- in data 20 dicembre 2011, il Marcucci ha rassegnato le proprie dimissioni (cfr. d.d.g. dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, prot. n. AOODRCA/RU/3, del 3 gennaio 2012), senza aver, in precedenza, partecipato, in qualità di supplente designato, ad alcuna delle attività della commissione giudicatrice, così come dedotto da parte ricorrente e non contestato ex adverso, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.).
A questo punto, giova evocare il quadro normativo di riferimento in materia di incompatibilità tra componenti della commissione esaminatrice e concorrenti in rapporto di parentela o affinità con i primi.
Innanzitutto, a tenore dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, i componenti della commissione, “presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.”
Il richiamato art. 51 cod. proc. civ. stabilisce, quindi, che “il giudice ha l'obbligo di astenersi se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori”.
Ancora, ai sensi dell’art. 433 del d.p.r. n. 297/1994, “non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti”.
Infine, l’art. 6 del d.p.c.m. 28 novembre 2000 (Codice condotta pubblico impiego) stabilisce che “il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero … di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi”.
La disciplina dianzi riportata mira, dunque, ad evitare tutte quelle situazioni in cui, per circostanze oggettive, vi sia il ‘pericolo concreto’ (e non anche la certezza, attesa la natura formale della tutela) che possa essere compromessa la serenità di giudizio dell’organo valutatore. In tale contesto, l'accertamento della incompatibilità, per la sua natura formale, prescinde dall’effettività della compromissione della serenità di giudizio e si risolve in una valutazione prognostica circa la necessità di astenersi dall'espletamento delle funzioni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2004, n. 6912; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 2 aprile 2008, n. 594).
Il Collegio ha, dunque, ben presente che una causa di incompatibilità – quale può essere certamente il rapporto di coniugio con un candidato – è, di per sé, suscettibile di invalidare la composizione dell'intera commissione esaminatrice e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.
Neppure può, tuttavia, ignorare che, per essere tale, la causa di incompatibilità deve investire il ruolo di ‘componente’ del ‘collegio perfetto’ costituito dalla commissione esaminatrice (cfr. Cons. Stato IV, 12 marzo 2007, n. 1218; TAR Molise, Campobasso, 7 dicembre 2012, n. 745), in modo che, mediando le categorie proprie del diritto penale, il pericolo di lesione del bene protetto dall’ordinamento (ossia dell’imparzialità dell’azione amministrativa), in base ad una prognosi ex post, non rimanga meramente astratto o presunto iuris ed de iure, ma divenga concreto in rapporto al peculiare atteggiarsi della fattispecie.
Ciò posto, a dispetto degli assunti di parte ricorrente, e pena, altrimenti, una eccessiva e ingiustificata generalizzazione del sospetto di imparzialità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2104), alla infirmante situazione di incompatibilità del componente della commissione esaminatrice nell’esercizio delle sue funzioni non è da ritenersi assimilabile quella del supplente che – come il Marcucci (cfr. retro, sub n. 1.1) – giammai abbia svolto attività in seno all’anzidetto organo collegiale, mai giovatosi, in quanto perfetto, né, quindi, potenzialmente ‘contaminato’ dal suo apporto partecipativo.
In questo caso, non può essersi reso ‘concreto’ il pericolo di compromissione della serenità di giudizio prevenuto dalla normativa richiamata retro, sub n. 1.2, né può essere stata attinta la soglia di tutela dell’imparzialità garantita dalla stessa, con riferimento alle ipotesi in cui il commissario, avendo, ad es., partecipato alla formulazione delle tracce o dei criteri valutativi ovvero alla correzione degli elaborati, si sia trovato nella condizione idonea – sia pure non avveratasi realmente, grazie, ad es., all’assoluto rigore osservato dal commissario – a sviare le attività dell’organo collegiale esaminatore a vantaggio di uno o più candidati.
In altri termini, la circostanza di non aver mai espletato le funzioni di supplente ha precluso in radice la possibilità di inquinare dell’operato della commissione esaminatrice, così lasciandone integra l’oggettiva legittimità.
Parte ricorrente deduce, altresì, che Monda Alessandra, nominata componente della commissione giudicatrice con d.d.g. dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, prot. n. AOODRCA/RU/3, del 3 gennaio 2012, avrebbe svolto attività di docente del corso denominato “Master Mundis” (Master universitario nazionale per la dirigenza negli istituti scolastici) presso l’Università degli studi di Salerno: ciò, in asserita violazione dell’art. 35, comma 3, lett. a, del d.lgs. n. 165/2001 e del sotteso principio di imparzialità, considerato che ai suindicati corsi avrebbero partecipato candidati ammessi alle prove orali del concorso, rispetto ai quali il menzionato commissario si sarebbe, quindi, trovato in situazione di incompatibilità.
In argomento, giova chiarire che il citato Master Mundis è un master universitario di secondo livello (postlaurea), promosso da una rete nazionale composta da Fondazione CRUI, ANP ed atenei, con l’obiettivo di fornire conoscenze di base e specialistiche della funzione dirigenziale della scuola e di sviluppare competenze di leadership e gestione strategica dei contesti organizzativi ad elevata complessità; non costituisce, cioè, uno specifico corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici.
Conseguentemente, per i relativi contenuti e caratteristiche didattico-organizzativi, nonché per la riconosciuta esclusione del rapporto docente-allievo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 febbraio 2013, n. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145) – segnatamente, ove instauratosi nell’ambito di corsi postlaurea o di collaborazioni scientifiche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2589; 29 luglio 2008, n. 3797, 29 luglio 2008, n. 3797; 17 marzo 2010, n. 1567; 18 luglio 2010, n. 5885; sez. V, 16 agosto 2011, n. 4782) – esso si rivela insuscettibile di ingenerare il denunciato sospetto che i candidati partecipanti al medesimo siano stati valutati non già in base alle risultanze oggettive della procedura selettiva, bensì in virtù della conoscenza personale con il commissario docente, dovendo tale situazione ritenersi verificata solo se detta conoscenza si fosse tradotta in una comunanza di interessi economico-professionali o di vita ed avesse presentato, quindi, connotati di sistematicità, stabilità, continuatività e intensità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2589; 13 febbraio 2004, n. 563; 29 luglio 2008, n. 3797; 22 giugno 2011, n. 3755; 31 maggio 2012, n. 3276).
Ciò, anche in considerazione della natura tassativa delle cause di incompatibilità ex art. 51 cod. proc. civ., le quali, pur essendo estensibili alla materia concorsuale, proprio in virtù della loro prefata natura tassativa, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni esaminatrici (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. II, 29 maggio 2009, n. 1249; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 26 gennaio 2009, n. 177).
Fermo restando quanto sopra osservato, è appena il caso di soggiungere che, con nota dell’11 gennaio 2012, indirizzata all’Ufficio scolastico regionale della Campania (e depositata in giudizio il 24 maggio 2013), la Monda ha dichiarato “di non aver svolto alcuna attività di relatore e di formatore nei corsi di formazione alle prove del concorso a preside”.
Inammissibile per genericità si rivela l’analoga censura formulata a carico della dott.ssa Antonietta Tartaglia - nominata componente della III sottocommissione con decreto d.d.g. dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, prot. n. AOODRCA/RU/ n.13599 del 6 ottobre 2011 - per aver partecipato quale docente ad un corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici organizzato dall’Enadil Ente Nazionale per l’Addestramento e l’Istruzione dei lavoratori. Al riguardo il motivo non risulta sufficientemente circostanziato non avendo parte ricorrente addotto elementi certi a comprova dell’effettiva partecipazione della dott.ssa Tartaglia al corso in questione, contestata in atti dall’amministrazione, e non avendo nemmeno qualificato in termini di cointeressenza economica - non riconducibile al mero rapporto docente-alunno - eventuali rapporti non individuati tra la componente della commissione e alcuno dei candidati ammessi agli orali.
Né può utilmente richiamarsi, quale precedente, l’ordinanza cautelare n.3371 del 28.08.2012 con cui la VI sez. del C.d.S. ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza resa su analoga fattispecie dal T.a.r. Calabria-Catanzaro n.307/2012 poiché ivi risultava comprovato che il corso di perfezionamento per dirigenti scolastici organizzato dall’U.S.R. Calabria insieme all’Università - il cui direttore scientifico era poi stato nominato Presidente della commissione esaminatrice- era stato effettivamente frequentato da dirigenti vicari poi ammessi agli orali, a differenza di quanto riscontrabile nella specie ove alcun elemento è stato fornito onde contrastare la prova contraria fornita dall’amministrazione scolastica.
12. SULLA SCELTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
L’art. 35, comma 3, lettera ‘e’ del Testo Unico sul pubblico impiego dispone che le commissioni di concorso siano composte esclusivamente da “esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime….”.
Analoga disposizione è contenuta nell’art. 9, secondo comma, del D.P.R. 487/1994 secondo cui “Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime…..”.
Con specifico riferimento al reclutamento di dirigenti scolastici, l’art. 10 del D.P.R. 140/2008 – richiamato dall’art. 7 del bando di concorso – prevede che: “1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti….3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali….4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi…”
La disposizione dianzi richiamata rivela l'esigenza che nella composizione della commissione sia riflessa la compresenza di professionalità differenziate quanto complementari, nel senso di affiancare al presidente - scelto per assumere il ruolo di coordinamento e guida richiesto dalla funzione - due componenti di estrazione non omogenea, in modo da veder rappresentate in seno all'organo sia le competenze specifiche dell'ambito scolastico, sia quelle tecnico-gestionali e amministrative di carattere generale.
Difatti, il Consiglio di Stato (Sez. V, 30 gennaio 2013 n. 574) ha precisato che il requisito della comprovata esperienza non può spingersi fino a richiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione concorsuale. Inoltre, si è ritenuto che della sussistenza di tale requisito non è necessario che venga dato atto con il provvedimento di nomina della commissione di concorso ma è sufficiente che esso sussista in concreto.
In ogni caso, in materia di scelta dei commissari nei pubblici concorsi, non v’è a carico dell’amministrazione alcun obbligo di motivare la scelta del singolo commissario, anche qualora i componenti possano essere scelti fra soggetti appartenenti a categorie professionali diverse, in quanto la stessa qualifica rivestita denota l’ idoneità a svolgere il compito assegnato.
Il motivo pertanto va respinto.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese processuali, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti in relazione alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013