di Lucio Ficara
Una delle lamentele più
ricorrenti di questi tempi, in cui
vengono pubblicati, in diverse scuole, gli orari scolastici definitivi,
è quella proveniente da alcuni docenti per i presunti torti subiti, nella
composizione oraria settimanale. Ci si lamenta per l’eccesso delle ore buca,
soprattutto quando queste, superano le due unità orarie, inoltre c’è chi è
contrariato per l’eccesso dei carichi orari giornalieri, questo capita quando,
in una stessa mattinata, vengono rifilate allo stesso docente 5 ore consecutive
o, ancora peggio, 5 ore con il buco in mezzo. Altre tipiche lagnanze dei
docenti, sono anche quelle di chi viene utilizzato
troppo spesso alle prime e ultime ore scolastiche.
Quando vengono pubblicati
gli orari definitivi delle scuole, oltre a guardare i presunti torti subiti del
proprio orario settimanale, l’occhio del docente corre con sguardo, attento e
fortemente critico, sull’orario dei colleghi. Ecco che, vedendo l’orario di una
tale collega o di un tal collega, senza buchi, ben equilibrato tra entrate alla
prima ora e uscite all’ultima, con un massimo di quattro ore consecutive di
lezione e magari con il sabato come giornata libera, scattano le invettive e a
volte anche le minacce contro chi ha fatto l’orario.
Certo è, che fare l’orario
non è una cosa semplice, ma bisogna procedere nella sua compilazione con molta attenzione ed usare tutto il buon
senso possibile, per fare in modo di non creare ingiustificate disparità tra le
varie componenti del collegio.
Come
difendersi, nei limiti della normativa vigente, da orari scolastici che si
ritengono realmente vessatori e soprattutto anti didattici? Per prima cosa
bisogna sapere che un orario scolastico non è mai da considerarsi definitivo a
tal punto da ritenere, laddove si riscontrino anomalie evidenti, impossibile
cambiarlo. Infatti bisogna sapere che l’orario settimanale, per cui è
responsabile il dirigente scolastico, è un atto di gestione, e come tale può essere modificato dal
dirigente in qualsiasi momento dell’anno, per far fronte a specifiche e motivate
richieste del docente, sia che esse afferiscano a questioni di natura didattica,
sia per gravi esigenze personali. É il dirigente scolastico a decidere, con il
proprio buon senso e se ritiene legittime le istanze del docente, a decidere se
modificare l’orario scolastico, anche ad anno abbondantemente iniziato. Comunque
di solito, è norma che in una buona piattaforma contrattuale integrativa
d’Istituto, dirigente scolastico ed RSU, in pieno accordo, individuino
alcuni criteri per articolare l’orario
settimanale di servizio dei docenti.
Cosa dovrebbe prevedere il contratto
d’Istituto, firmato dalle rappresentanze sindacali della scuola, a cui il
docente bistrattato, potrebbe appellarsi, per vedersi riconosciuto un orario di
servizio migliore? Nel contratto integrativo della propria scuola si dovrebbe
trovare normata la durata massima dell’orario di effettiva docenza giornaliera e
dell’impegno orario complessivo giornaliero, il numero massimo di ore buca
settimanali oltre il quale scatta una retribuzione forfettaria , l’itineranza,
anche questa retribuita forfettariamente, tra un plesso all’altro della scuola,
la durata dell’impegno orario per lo svolgimento delle attività pomeridiane,
delle riunioni e del ricevimento individuale delle famiglie criteri di
attribuzione del giorno libero utilizzo dei docenti in caso di sospensione
delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche. Inoltre in un buon contratto integrativo della
scuola si dovrebbe trovare un punto specifico che abbia riguardo, anche per le
questioni dell’orario di servizio settimanale, delle esigenze individuali da
tutelare, come quelle della salute, in
particolar modo delle gravi patologie, della legge 104/92, delle lavoratrici
madri, di chi utilizza le 150 ore per
motivi di studio.
Rispetto a quanto detto, che dovrebbe rappresentare il giusto
equilibrio e il buon funzionamento di una scuola, derivante dall’intesa tra il DS e le RSU
della scuola, intervengono in alcune scuole, purtroppo è il caso di dire, dei
fattori destabilizzanti, come la decisione unilaterale dell’organizzazione del
lavoro dei docenti da parte del dirigente. In questo caso il dirigente
scolastico decide di non contrattare con le RSU, secondo quanto previsto
dall’art.6 punto m) del CCNL 2006-2009, i criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e
all’articolazione dell’orario del personale docente.
In questo caso, in
mancanza di una contrattazione integrativa su questi temi, il docente non ha più
diritti di contestare, e deve accettare supinamente le decisioni dirigenziali ma
sicuramente non sarà per niente contento del presunto sopruso subito.