Ds e sicurezza nelle scuole: dal codice civile a quello penale


Per i dirigenti scolastici le responsabilità in ordine alla sicurezza  sono personali, sia nel caso di sanzioni amministrative che, a maggior ragione, nel caso di sanzioni penali. Il codice civile (art. 2087) impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie alla tutela dei lavoratori. Il codice penale (artt. 437, 451, 589 e3 590) prevede sanzioni penali per i datori di lavoro che omettono di realizzare misure di sicurezza e i dispositivi antincendio. La conservazione della documenta­zione agli atti della scuola, costituisce obbligo per il Dirigente scolastico, e l’inosservanza, rilevata in sede di ispezioni o verifi­che disposte dagli organi tecnici di controllo, comporta l'appli­cazione di una sanzione amministrativa. L'inosservanza degli obblighi (mancanza del documento di valutazione dei rischi, mancata  designazione del RSPP, mancata nomina del medico competente nel caso in cui sia previsto, mancata rielaborazione del documento in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori) configurava in precedenza reato perseguibile con applicazione di sanzione penale pecuniaria. La legge in seguito ha disposto la depenalizzazione della inosservan­za di tali obblighi, sostituendo alla sanzione penale una sanzio­ne pecuniaria di natura amministrativa. Le inosservanze delle norme di sicurezza sono invece pe­nalmente perseguibili, indipendentemente dal verificarsi del­l'infortunio, costituendo reato di pericolo, per il quale opera una presunzione assoluta di responsabilità. Nel caso di interventi di competenza degli Enti Locali proprietari o manutentori delle strutture, in caso di carenza di interventi degli stessi, la responsabilità del capo di istituto sussiste: 

·        Nel caso in cui non abbia curato di sollecitare gli interventi del­l'Ente locale tenuto alla manutenzione, o comunicato nei casi più gravi, prima al Provveditore agli Studi ora all’Ufficio Scolastico regionale, le omissioni e la persistente inerzia dell'Ente locale stesso al fine dell'adozione delle opportune misure;

·        Nel caso in cui non abbia adottato le possibili misure di e­mergenza atte a scongiurare gli incombenti eventi dannosi.

A tal riguardo voglio ricordare un mio scritto dell'ottobre 2013 pubblicato sulle pagine de La Tecnica della Scuola di cui riporto il link:
http://www.tecnicadellascuola.it/item/1026737-responsabilita-penale-del-ds-e-rspp-sulla-sicurezza-a-scuola.html?t=storico

 

 
Aldo Domenico Ficara