La Legge
13 luglio 2015 n. 107 all’articolo 1 ai commi 126, 127, 128, 129 riporta i
passaggi che riguardano la valorizzazione della professionalità docente.
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Comma 126: Per la valorizzazione del merito del
personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a
decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra
le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti,
considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e
delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
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Comma 12: Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione
dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dai commi da 125
a 128, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma
125 sulla base di motivata valutazione.
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Comma 128: La somma di cui al comma 126, definita
bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione
accessoria.
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Comma 129: Dall'inizio dell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, l'articolo 11 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal
seguente:
«Art. 11. ‐‐ (Comitato per la valutazione dei docenti).
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti
e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo
di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori,
per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità
dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico deglistudenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e
nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il
proprio parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal fine ilComitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui
al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni
di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio
di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato,
previa relazione del dirigente
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di undocente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato
esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui
all'articolo 501».
Aldo Domenico Ficara