A scuola il docente non ha alcun obbligo di somministrare farmaci agli alunni



Non esiste per il personale docente alcun obbligo di somministrare a scuola farmaci agli alunni a meno che non si sia data volontariamente la disponibilità a svolgere tale funzione e comunque non prima che la scuola abbia acquisito formalmente la richiesta della famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale. Tuttavia la responsabilità dell’organizzazione e della gestione circa le modalità della somministrazione dei farmaci, in orario scolastico, ricade sul dirigente che ha l’obbligo di individuare, attraverso un iter procedurale, quali debbano essere gli specifici interventi tali da permettere la somministrazione di farmaci di cui possono bisognare gli alunni che versino in particolari casi di gravità. Non è però dato per scontato che la suddetta somministrazione spetti esclusivamente al personale interno della scuola il quale non può in alcun modo essere obbligato ad assumersi tale responsabilità. Le Raccomandazioni del 2005 emanate congiuntamente dal Ministro dell’istruzione e della Salute, che “contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”, sono ad oggi l’unico documento che tratta l’argomento.