Non esiste per il personale docente
alcun obbligo di somministrare a scuola farmaci agli alunni a meno che non si
sia data volontariamente la disponibilità a svolgere tale funzione e comunque
non prima che la scuola abbia acquisito formalmente la richiesta della famiglia
o di chi esercita la potestà genitoriale.
Tuttavia la responsabilità
dell’organizzazione e della gestione circa le modalità della somministrazione
dei farmaci, in orario scolastico, ricade sul dirigente che ha l’obbligo di
individuare, attraverso un iter procedurale, quali debbano essere gli specifici
interventi tali da permettere la somministrazione di farmaci di cui possono
bisognare gli alunni che versino in particolari casi di gravità. Non è però
dato per scontato che la suddetta somministrazione spetti esclusivamente al
personale interno della scuola il quale non può in alcun modo essere obbligato
ad assumersi tale responsabilità.
Le Raccomandazioni del 2005 emanate
congiuntamente dal Ministro dell’istruzione e della Salute, che “contengono le
linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di
studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico,
al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere
all’interno della struttura scolastica”, sono ad oggi l’unico documento che
tratta l’argomento.