Nelle fasce orarie previste dalla visita fiscale bisogna essere presenti al domicilio dichiarato


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24681 del 2 dicembre 2016 è tornata a esprimersi sulla legittimità del licenziamento disciplinare in caso di mancata presenza, nelle fasce orarie previste, del lavoratore presso il domicilio eletto per le visite di controllo durante la malattia. Nella sentenza la Corte specifica chiaramente che l'obbligo di essere presenti al domicilio eletto nelle fasce orarie di reperibilità previste dal contratto collettivo "prescinde dall'esistenza in sè dello stato di malattia e costituisce un'obbligazione accessoria alla prestazione del rapporto di lavoro", dunque un vero e proprio obbligo contrattuale per il dipendente. La forza di questa obbligazione è sostenuta nella sentenza anche dalla "giustificabilità" di eventuali assenze alla visita del medico fiscale durante le fasce orarie di reperibilità: la Corte ha infatti stabilito che, a giustificare tali assenze, non basta produrre attestazione di presenza presso altri luoghi (studi medici, strutture sanitarie), ma il lavoratore deve dare prova che tali eventi (visiti mediche, esami) fossero necessari e indifferibili ad altro orario. In altre parole Non basta il solo certificato medico di una visita specialistica avvenuta durante gli orari delle visite fiscali per scongiurare il licenziamento, ma è necessario dimostrare che la visita specialistica non poteva essere effettuata in altro orario al di fuori delle predette fasce di reperibilità. Solo la prova dell’esistenza di una situazione sopravvenuta che comporti la necessità assoluta ed indifferibile di allontanarsi dal luogo stabilito per le visite fiscali durante le fasce di reperibilità, può salvare il lavoratore dal licenziamento.

Aldo Domenico Ficara