La Corte di Cassazione, con sentenza n.
24681 del 2 dicembre 2016 è tornata a esprimersi sulla legittimità del
licenziamento disciplinare in caso di mancata presenza, nelle fasce orarie
previste, del lavoratore presso il domicilio eletto per le visite di controllo
durante la malattia. Nella sentenza la Corte specifica chiaramente che
l'obbligo di essere presenti al domicilio eletto nelle fasce orarie di
reperibilità previste dal contratto collettivo "prescinde dall'esistenza
in sè dello stato di malattia e costituisce un'obbligazione accessoria alla
prestazione del rapporto di lavoro", dunque un vero e proprio obbligo
contrattuale per il dipendente.
La forza di questa obbligazione è sostenuta
nella sentenza anche dalla "giustificabilità" di eventuali assenze
alla visita del medico fiscale durante le fasce orarie di reperibilità: la
Corte ha infatti stabilito che, a giustificare tali assenze, non basta produrre
attestazione di presenza presso altri luoghi (studi medici, strutture
sanitarie), ma il lavoratore deve dare prova che tali eventi (visiti mediche,
esami) fossero necessari e indifferibili ad altro orario. In altre parole Non
basta il solo certificato medico di una visita specialistica avvenuta durante
gli orari delle visite fiscali per scongiurare il licenziamento, ma è
necessario dimostrare che la visita specialistica non poteva essere effettuata
in altro orario al di fuori delle predette fasce di reperibilità.
Solo la prova
dell’esistenza di una situazione sopravvenuta che comporti la necessità
assoluta ed indifferibile di allontanarsi dal luogo stabilito per le visite
fiscali durante le fasce di reperibilità, può salvare il lavoratore dal
licenziamento.
Aldo Domenico Ficara