Ds sospende per 10 giorni un docente e il Miur viene condannato al pagamento delle spese di lite



La Sospensione dal servizio e senza stipendio per dieci giorni  fatta dal dirigente scolastico dell’ITT Allievi-Sangallo di Terni ad un proprio docente, perché quest’ultimo si era rifiutato di frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza organizzati fuori dall’orario di servizio, è stata annullata dal giudice del lavoro di Terni. Lo stesso giudice ha contestualmente condannato il Miur al pagamento delle spese di lite. La decisione fa seguito all’archiviazione, da parte della procura, della relativa denuncia penale nei confronti dello stesso insegnante. In particolare la vertenza è stata seguita dai Cobas della scuola. Per il tribunale di Terni, che non è entrato nel merito della vicenda legata ai corsi di formazione sulla sicurezza, le competenze disciplinari dei dirigenti scolastici si devono limitare – in sostanza – alla sola censura. Da qui la decisione di annullare la sanzione del dirigente scolastico dell’ITT Allievi-Sangallo la cui efficacia era stata già sospesa dal giudice lo scorso settembre, in attesa dell’udienza di merito. Si ricorda che ai sensi dell’art. 492 del D.L.vo n. 297/94, ancora vigente, le sanzioni irrogabili al personale docente sono:
a)     censura;
b)    sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
c)     sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d)    sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e)     la destituzione.

Aldo Domenico Ficara