Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e
Snals Confsal hanno pubblicato in un comunicato unitario in cui esprimono la
loro soddisfazione per l’intesa raggiunta sulla chiamata diretta.
Il comunicato
Sottoscritto in via definitiva il
contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico per l’anno
scolastico 2017/2018. La firma è arrivata quasi a mezzanotte dell’11 aprile,
dopo aver definito i tempi e le modalità con cui si procederà all’attribuzione
della scuola ai docenti titolari di ambito. A tal fine sarà il collegio dei
docenti a deliberare, attingendoli da una tabella nazionale, i requisiti
professionali richiesti in coerenza con il Ptof di istituto. I segretari
generali dei sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals Confsal si
dicono molto soddisfatti dell’intesa raggiunta dopo una lunga e complessa
trattativa che ha dovuto superare i molti ostacoli posti dalla legge 107/15 che
aveva sottratto questa materia alla contrattazione. È anche importante la quota
di posti riservati alle assunzioni, superiore a quella stabilita negli anni
precedenti. Per quanto riguarda l’assegnazione della sede ai docenti, lo
specifico accordo viene definito contestualmente alla firma definitiva del
contratto sulla mobilità, com’era nell’intesa politica del 29 dicembre 2016. È
stato fatto, con questa firma, un significativo passo avanti verso la
riaffermazione del primato del contratto nella regolazione del rapporto di
lavoro, in pratica una prima concreta attuazione di quanto prevede l’accordo di
palazzo Vidoni sulla contrattazione nel settore pubblico. Il Ministero, insieme
al contratto, dovrà ora emanare l’ordinanza che disciplina lo svolgimento di
tutte le operazioni, dalla presentazione delle domande alla gestione dei
movimenti. Grazie al contratto sottoscritto, si potrà porre rimedio alle tante
penalizzazioni subite lo scorso anno dalle docenti e dai docenti e si rende
possibile una corretta e tempestiva gestione delle operazioni di avvio del
nuovo anno scolastico.
FLC CGIL Francesco Sinopoli
CISL SCUOLA Maddalena Gissi
UIL SCUOLA Giuseppe Turi
SNALS CONFSAL Marco
Paolo Nigi
Allo stesso tempo esce un comunicato ANP
(http://www.anp.it/anp/doc/firmata-l_ipotesi-di-ccni-11-aprile-2017_-mantenute-le-prerogative-dei-dirigenti
):
In data 11 aprile 2017,
l’Amministrazione e i sindacati rappresentativi del comparto istruzione e
ricerca hanno sottoscritto un’ipotesi di contratto collettivo nazionale
integrativo “sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno
scolastico 2017/18, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”. L’indicazione della materia oggetto di accordo
è, a nostro avviso, alquanto fuorviante, in quanto impedisce di comprendere che
i docenti titolari di ambito restano tali anche se entrano a far parte per tre
anni dell’organico dell’autonomia di una singola istituzione scolastica, su
chiamata del dirigente.
Più nello specifico, ANP sottolinea che:
1) Le prerogative dei dirigenti delle
scuole sono sostanzialmente fatte salve. Il dirigente, infatti, oltre ad essere
titolare del potere di proposta – in sede di collegio – dei criteri da
utilizzare per la scelta dei docenti da chiamare, detiene anche il potere
decisorio di individuazione dei criteri stessi. La deliberazione collegiale,
infatti, ha carattere solo obbligatorio ma non vincolante in quanto la
vincolatività, oltre a dover essere prevista espressamente, ma non lo è, non
può certo essere imposta per contratto. Il dirigente, inoltre, è titolare
esclusivo del potere di individuazione dei docenti a cui proporre gli incarichi
triennali. Naturalmente, come previsto dal comma 80 della legge 107/2015, potrà
decidere di svolgere dei colloqui.
2) La contrattazione collettiva non può
attribuire al collegio dei docenti alcuna competenza, né in materia di chiamata
dei docenti né su altro, in quanto l’articolo 7, comma 2, lettera r) del Testo
Unico – norma imperativa – dispone che il collegio dei docenti, oltre a potersi
e a doversi esprimere su una serie ben definita di materie, “si pronuncia su
ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza.” Pertanto, qualsiasi deliberazione fondata su
norme contrattuali è illegittima per incompetenza e quindi annullabile.
3) L’allegato A dell’ipotesi di accordo
fissa, a livello nazionale, un ristretto numero di titoli e di esperienze
professionali. Il dirigente deve individuare “sino ad un massimo di sei” tra detti
criteri per poi basare su di essi l’individuazione dei docenti a cui proporre,
“in coerenza con il PTOF e il Piano di miglioramento”, l’incarico triennale.
Questa procedura pregiudica palesemente la qualità del servizio pubblico di
istruzione che sarà possibile erogare. L’ordinamento autonomistico, infatti,
prevede – anzi impone – di adattare l’offerta formativa alle esigenze
dell’utenza e del territorio e, per conseguire questo obiettivo, la legge
107/2015 ha dotato il dirigente dello specifico strumento della “chiamata per
competenze”. Limitare severamente e rigidamente, erga omnes, la possibilità di
scegliere il docente più adatto al singolo PTOF significa negare in radice
l’autonomia, a totale svantaggio degli alunni, e contraddice palesemente lo stesso
testo dell’accordo.
4) Il carico di lavoro dei dirigenti
delle scuole risulta ulteriormente aggravato per consentire al collegio di
esprimersi illegittimamente su una questione che, come si è visto prima, è
estranea alle sue competenze.
In conclusione, nel ricordare lo stato
di agitazione già proclamato di recente, l’ANP:
·
denuncia
l’indebito aggravio di lavoro derivante dall’accordo odierno;
·
ribadisce
la totale indisponibilità dei dirigenti delle scuole ad effettuare la chiamata
dei docenti nel mese di agosto;
·
chiede
al MIUR ed all’Esecutivo nella sua interezza di affrontare e risolvere quanto
prima il sempre più grave problema dell’inaccettabile squilibrio tra carichi di
lavoro e retribuzione della categoria.
Aldo Domenico Ficara