L’orario di servizio di un insegnante non può essere controllato tramite badge



Con riferimento ad un contenzioso che riguardava l’uso del badge per controllare la presenza a scuola di un insegnante, il tribunale rilevava che ” quanto ai dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legale o di tipo contrattuale; in tal senso, la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio (Cass. Sez. L. sent. n. 11025/2006). Secondo la previsione del contratto collettivo di lavoro del comparto scuola del 29/11/2007 solo per il personale ATA era previsto espressamente l’obbligo di “adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze” (art.92, comma 3, lettera g). Una simile disposizione (  verifica del tempo lavorato mediante l’uso di apparecchiature elettroniche come il cd. badge  ) non era prevista anche per il personale docente, ma era passibile di introduzione mediante accordo contrattuale anche d’istituto. Il sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto per il personale docente era quindi la firma sul registro di classe ( oggi registro elettronico ) in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio ".

Aldo Domenico Ficara