Con riferimento ad un contenzioso che riguardava
l’uso del badge per controllare la presenza a scuola di un insegnante, il tribunale
rilevava che ” quanto ai dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle
formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da
un’apposita fonte normativa di tipo legale o di tipo contrattuale; in tal
senso, la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della
presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido
solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio
(Cass. Sez. L. sent. n. 11025/2006).
Secondo la previsione del contratto
collettivo di lavoro del comparto scuola del 29/11/2007 solo per il personale
ATA era previsto espressamente l’obbligo di “adempiere alle formalità previste
per la rilevazione delle presenze” (art.92, comma 3, lettera g). Una simile
disposizione ( verifica del tempo
lavorato mediante l’uso di apparecchiature elettroniche come il cd. badge ) non era prevista anche per il personale
docente, ma era passibile di introduzione mediante accordo contrattuale anche
d’istituto.
Il sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto per
il personale docente era quindi la firma sul registro di classe ( oggi registro
elettronico ) in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di
servizio ".
Aldo Domenico Ficara