Quando il Ds sconfina nella condotta antisindacale arriva l’art. 28 (L. 300/1970)



Prendendo spunto da un recente contenzioso in provincia di Lecco, dove un  dirigente scolastico  è stato condannato dal giudice a pagare duemila euro, più oneri, per aver violato l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori,  cerchiamo di approfondire l’argomento. Nel caso in questione la denuncia è arrivata dalla FLC CGIL insieme a Cisl Scuola e Uil Scuola. Il contratto nazionale, infatti, prevede che le trattative con l’istituto sui criteri di organizzazione del personale e della distribuzione del salario accessorio per docenti e personale ATA, deve iniziare il 15 settembre e chiudersi entro il 30 novembre.  Però il dirigente in questo arco di tempo non ha mai aperto il tavolo di contrattazione.  Detto il caso particolare, sintetizziamo l’articolo 28 in generale:  se il datore di lavoro ( in questo caso nella scuola il Dirigente scolastico ) adotta comportamenti che impediscono o limitano l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale ( nel caso esposto il tavolo di contrattazione ) o del diritto di sciopero, gli organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, possono presentare ricorso davanti al tribunale monocratico. Nei due giorni successivi, il giudice del lavoro, convocate le parti e acquisite le informazioni necessarie, se dovesse accertare tale violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Contro il decreto, il datore di lavoro può, entro 15 giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale monocratico che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non osserva il decreto o la sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito dall’art. 650 c.p. (“ Inosservanza di un provvedimento emesso da una pubblica autorità”) secondo il quale “chiunque non osserva un provvedimento emesso da una pubblica autorità è punito con l’arresto fino a tre mesi o con un’ammenda fino ad euro 206.

Aldo Domenico Ficara