Sequestrato il telefonino che stava usando in classe: studente denuncia l’istituto per abuso di potere



In una scuola del Veneto uno studente si è visto sequestrare il telefono cellulare che stava usando in classe. Il telefono cellulare non gli è stato restituito a fine delle lezioni. Per quest’ultimo motivo uno studente di 18 anni ha denunciato l’istituto ai Carabinieri. Senza cellulare, al termine delle lezioni il ragazzo non aveva potuto tenere i contatti con i familiari i quali, trovandosi fuori città, avevano cercato di contattarlo per assicurarsi che stesse bene. Ma gli insegnanti della sua scuola, avevano messo in cassaforte il telefonino, per restituirlo direttamente ai genitori.  Le ipotesi formulate nella denuncia fatta contro la scuola sono di sequestro illegittimo e abuso di potere. A tal riguardo si ricorda la direttiva dell’ex ministro Fioroni sull’uso dei telefonini in classe :
Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:
·        di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
·        di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3)
·        di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).
La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.