In una scuola del Veneto uno studente si
è visto sequestrare il telefono cellulare che stava usando in classe. Il telefono
cellulare non gli è stato restituito a fine delle lezioni. Per quest’ultimo
motivo uno studente di 18 anni ha denunciato l’istituto ai Carabinieri. Senza cellulare, al termine delle lezioni il ragazzo non aveva potuto
tenere i contatti con i familiari i quali, trovandosi fuori città, avevano
cercato di contattarlo per assicurarsi che stesse bene. Ma gli insegnanti della
sua scuola, avevano messo in cassaforte il telefonino,
per restituirlo direttamente ai genitori. Le ipotesi formulate nella denuncia fatta
contro la scuola sono di sequestro illegittimo e abuso di potere. A tal
riguardo si ricorda la direttiva dell’ex ministro Fioroni sull’uso dei
telefonini in classe : Utilizzo di cellulari
e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
In via
preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare
durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che,
peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto
delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In
tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici
rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni,
oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto,
un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non
solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica
educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la
consapevolezza del disvalore dei medesimi. Dall’elenco dei doveri generali
enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un
dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono
cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle
attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:
·
di
assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di
lezione (comma 1);
·
di
tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e
coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3)
·
di
osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto
(comma 4).
La violazione di tale dovere comporta,
quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da
ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di
regolamentazione di istituto.