“Culpa in vigilando”. Una sentenza da considerare. Sempre


di Gianfranco Scialpi
 
Recentemente è stata pubblicata   una sentenza, che a mio parere deve essere il punto di riferimento per ogni insegnante, sul quale grava le responsabilità derivante dall’art. 2048 del Codice Civile (“culpa in vigilando”). Si legge nella sentenza ( ho evidenziato le parti importanti ): “La Corte d’appello, con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha ricostruito le modalità dell’incidente ed ha affermato che il piccolo N. si era “accucciato accanto ad un palo della luce posto ai
margini del cortile, alzandosi repentinamente e girandosi di scatto”, e in tal modo urtando la fronte. La sentenza ha poi accertato che la collocazione e la conformazione del palo dovevano considerarsi del tutto normali in rapporto all’utilizzazione del cortile, che il palo era pienamente visibile e che non era stato dedotto alcun difetto di vigilanza da parte dell’insegnante, sicché il comportamento del tutto imprevedibile del bambino integrava gli estremi del caso fortuito.
L’accertamento di merito, quindi, ha consentito di escludere un difetto di vigilanza da parte dell’insegnante e di riconoscere l’assoluta repentinità ed imprevedibilità del comportamento del bambino, verificatosi in un contesto privo di pericolosità.
Si tratta, come ben si vede, di una ricostruzione che ha tenuto conto dei principi della giurisprudenza di questa Corte e ne ha fatto corretta applicazione. In particolare, proprio la sentenza 13 novembre 2015, n. 23202, citata in ricorso, ha ribadito che in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico di cui all’art. 2048 cod. civ., è necessaria la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e del carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa; il che è quanto la Corte di merito ha verificato nel caso concreto.”
L’ampio stralcio mette in evidenza l’ indagine a 360°, anche ambientale e fisica (conformazione e visibilità del palo), dei giudici finalizzata ad accertare la presenza di elementi afferenti la  negligenza o il dolo da parte dei docenti. Come si evince sono assenti considerazioni pedagogiche . Ciò che conta per loro è il codice e sentenze precedenti ( nel caso specifico la 
sentenza 13 novembre 2015, n. 23202