Formazione obbligatoria dei docenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati i due Accordi Stato - Regioni sulla formazione ( sicurezza nei luoghi di lavoro ) di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro - RSPP. I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo formativo. Per i lavoratori della scuola si avrà il seguente carico di ore:
Formazione generale:
·        4 ore (si può svolgere anche in e-learning)
Formazione specifica:
·        4 ore, per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio basso;
·        8 ore, per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio medio;
·        12 ore, per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio alto.
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.
L'articolazione dei percorsi formativi dei lavoratori e dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs., n. 81/08 dovrà basarsi su moduli di formazione generale (per tutti i lavoratori)  Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Eccone i contenuti minimi:
·        concetti di rischio;
·        danno;
·        prevenzione;
·        protezione;
·        organizzazione della prevenzione aziendale;
·        diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
·        organi di vigilanza, controllo e assistenza 


Aldo Domenico Ficara