Visite mediche specialistiche: le scuole non possono imporre all’insegnante il ricorso ai permessi orari


 Iniziamo questa breve trattazione,  facendo la premessa che  attraverso la sentenza del 25 febbraio 2015 n. 5714, il TAR del Lazio ha annullato la circolare  n. 2 del 2014 della Funzione Pubblica, esattamente  nella parte in cui questa stabilisce l’obbligatorietà del ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici. Detto questo, proprio in riferimento alla sentenza sopra descritta, le scuole non possono imporre all’insegnante il ricorso ai permessi orari o ai permessi per motivi personali onde poter usufruire di visite mediche specialistiche, data la natura di questi permessi che devono appunto essere utilizzati per altri scopi, a meno che non sia il dipendente stesso a ricorrervi (rimane infatti la facoltà per il dipendente di giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per motivi familiari (art. 15/2) o al permesso breve (art. 16). 

Aldo Domenico Ficara