Nuovi termini del procedimento disciplinare nelle scuole



Il decreto legislativo 75 del 2017 ha riformulato il testo dell’articolo 55 bis del d.lgs 165/01. In particolare, si segnalano le seguenti novità di assoluto interesse:

1.     nuovi termini del procedimento
2.     il comma 9 quater prevede espressamente la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni fino alla sospensione di 10 giorni
3.     sono ribadite le doverose comunicazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica con un esplicito richiamo legislativo.

In merito al punto 1 la contestazione d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito.
In merito al punto 2 preme osservare che la riforma supera definitivamente i dubbi che erano stati sollevati da una parte della giurisprudenza: la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni, è espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica. Del resto, nel caso dei procedimenti più gravi, è confermata la competenza del dirigente dell’ufficio di ambito territoriale: a tale proposito, il dirigente scolastico immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.
In merito al punto 3: assumono preciso obbligo di legge le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai fini del monitoraggio sull’esercizio del potere disciplinare (già richiamati con circolare MIUR n.32 del 20 aprile 2012).