La Ministra Valeria Fedeli in una
intervista rilasciata a Repubblica parla dell’uso dei telefonini in classe. Alla
domanda: Cosa ne pensa dello smartphone in mano a un tredicenne? Così risponde:
"È uno strumento che facilita l’apprendimento, una straordinaria
opportunità che deve essere governata. Se lasci un ragazzo solo con un tablet
in mano è probabile che non impari nulla, che s’imbatta in fake news e scopra
il cyberbullismo. Questo vale anche a casa. Se guidato da un insegnante
preparato, e da genitori consapevoli, quel ragazzo può imparare cose importanti
attraverso un media che gli è familiare: internet. Quello che autorizzeremo non
sarà un telefono con cui gli studenti si faranno i fatti loro, sarà un nuovo
strumento didattico". A tal riguardo si ricorda la circolare Fioroni: In
via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante
le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro,
trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse
e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
In tali circostanze,
l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento
di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave
mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione
disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a
prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica,
a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Dall’elenco
dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince
la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare
il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle
attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:
- di assolvere assiduamente agli impegni
di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi
degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui
all’art. 1 (comma 3);
- di osservare le disposizioni
organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).
La violazione di tale dovere comporta,
quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da
ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di
regolamentazione di istituto.