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La scuola inizia con orario ridotto? Nessun recupero per gli insegnanti
Partiamo
ricordando l’art. 28 comma 5 del CCNL/2007, che così recita: “Nell’ambito del calendario
scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di
insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22
ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e
istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di
cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite
per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l’orario delle lezioni.”
Detto questo si può dire che la consuetudine
della riduzione di orario nelle prime settimane di lezione, non deve causare
recuperi per il personale docente nei successivi mesi dell’anno scolastico.
Però il Dirigente scolastico può organizzare il servizio nelle prime settimane
di lezione affinché il docente sia impegnato, anche in orario ridotto, sulle
canoniche 18 ore settimanali.
Aldo Domenico Ficara