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Permessi per il diritto allo studio (150 ore )
La domanda riguardante i permessi per il diritto allo studio (150
ore) può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che
supplente. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell'anno solare per un
massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i
permessi sono proporzionali alla durata dell'incarico. Il numero di permessi
accordabili non può superare il 3% dell’organico (DPR 395/1988).
Le modalità di
fruizione [ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami,
incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per
studio)] e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da
contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza
diversa da quella solita del 15 novembre.