L’insegnante non può essere obbligato a dare la disponibilità per i viaggi di istruzione



Prima di tutto occorre dire che nell’organizzare qualsiasi uscita o viaggio d’istruzione sarebbe buona prassi quella di non dare per scontata l’adesione  dei docenti accompagnatori. Pertanto come prima azione bisognerebbe prendere realmente i nominativi di un adeguato numero di docenti disponibili ad accompagnare gli allievi e di eventuali loro sostituti. Detto questo  è utile ricordare che dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”. In particolare spetta agli Organi Collegiali regolamentare tutte le uscite o i viaggi d’istruzione. Inoltre spetta al Consiglio di Istituto fissare i criteri generali organizzativi delle attività di uscite/viaggi d’istruzione, e poi al Collegio dei docenti ed ai Consigli di classe la loro programmazione didattica. Infatti, ciò è confermato dalla  nota dell’ 11.04.2012, prot. n. 2209  del MIUR. Attraverso tale nota si precisa quanto segue: “ l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994) “.


Aldo Domenico Ficara