Uscita da scuola e vigilanza, sono temi
che preoccupano gli insegnanti. Giustamente! In caso di inosservanza degli art.
2043, 2047 e 2048 spesso si "bruciano" anni dietro le carte o nel
frequentare avvocati e giudici. In alcuni casi con pesanti conseguenze
economiche.
"A monte" qualche
preoccupazione è possibile evitarla, leggendo le sentenze.
Sul caso dell'alunno travolto e morto, i
massmedia hanno giustificato i loro interventi, partendo dall'articolo 591 c.p.
Peccato che nella sentenza non c'è alcun suo riferimento e quindi presentato
come rilevante.
Il
caso, le reazioni
Nel 2002 uno studente di prima media
veniva travolto dallo scuolabus con conseguenze gravissime: il suo decesso!
Il 19 settembre la Massima Corte ha
condannato definitivamente il Dirigente Scolastico, l'insegnante e il
conducente dello scuolabus.
Immediatamente la notizia (non la
sentenza, resa facilmente accessibile qualche giorno dopo) è diventata
"virale".
Si potevano leggere titoli del tipo" Alunno travolto e
morto fuori scuola. Responsabile il docente"
Il tam-tam ha immediatamente allarmato i
docenti e i Dirigenti Scolastici. Quest'ultimi hanno annullato le liberatorie,
costringendo i genitori a riprendere fisicamente i propri figli. E cosi via,
fino ad arrivare alla presa di posizione del Ministro, in parte sconfessata
dal segretario di partito M. Renzi .
L'ultimo atto è rappresentato dalla presentazione della proposta di legge, a
firma di S. Malpezzi.
Cosa
non c'é scritto nella sentenza
I tanti articoli, le diverse
dichiarazioni facevano riferimento più o meno esplicitamente all'articolo 591
c.p. che punisce con una reclusione da sei mesi a cinque anni " Chiunque
abbandona una persona minore degli anni
quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa , e della quale abbia
la custodia o debba avere cura"
Per formazione culturale sono portato a
leggere le fonti, evitando il più possibile le intermediazioni operate
attraverso articoli o titoli
"caldi"( =connotazione emotiva).
Questo approccio l'ho messo in atto
anche in questo caso. Ho letto e riletto più volte la sentenza. Si citavano
diversi articoli. Nessuno di questi, però rimandava all'art. 591 c.p. Non
appariva come elemento decisivo la condanna!
Cosa
hanno scritto i giudici
E' risaputo che ogni sentenza è sempre
particolare, unica, perché si basa sulla diversa presenza di elementi che poi
determinano il giudizio, anche se poi questa si muove all'interno di costanti.
Queste rimandano al codice e alle sentenze pregresse.
Qual è allora l'elemento che rende unica
questa sentenza? Il patto contrattuale tra la scuola e la famiglia formalizzato
con il Regolamento d'Istituto. L'inosservanza di un preciso passaggio ha creato
le condizioni per la condanna del docente. Si legge, infatti, nella sentenza
" Come rilevato dal primo giudice e implicitamente condiviso dalla Corte
fiorentina sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’Amministrazione
scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di
quanto disposto all’art. 3 lettere d) ed
f) del regolamento d’Istituto.
Le norme ora richiamate, infatti,
rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far
salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli
alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo
la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino"
Questo è il pensiero dei giudici! Tutto
il resto è opinione!
Un'autorevole
conferma
La conferma della rilevanza civile e
forse penale dell'inosservanza del regolamento d'istituto viene da un articolo di G. Mantica avvocato
cassazionista sul quotidiano " Italia Oggi". Si legge in " Uscite da scuola, quanti
equivoci!", che certifica la
confusione che sta condizionando il caso: " Nel caso specifico, è bene precisare che i
giudici hanno imputato responsabilità in capo alla scuola, e quindi al
Ministero, perché con il proprio regolamento, quell'istituto si era fatto
carico ( facendo nascere un vero patto contrattuale) di << far salire e
scendere...>>"
Qualche
considerazione
Pertanto era sufficiente leggere la
sentenza. Era sufficiente scegliere
"la profondità" della lettura e della riflessione, rifuggendo la
scorciatoia dell'approccio superficiale. Quest'ultimo è caratterizzato dalla
lettura veloce del titolo con connotati emotivi (post-verità) completato nel
Web dai frenetici "I like" o
dall'intermediazione dell'articolo dove è facile alterare la notizia ( fake
news). Questo rapporto indiretto con la presunta fonte è la condizione per
l'affermazione del pensiero unico, eterodiretto che porta all'omologazione
culturale e identitaria.
Apprezzabile il tentativo della proposta
di S. Malpezzi di azzerare i possibili elementi di incertezza (assenti nel caso
trattato) che esistono nei casi di uscita dei ragazzi, rientranti nella "Culpa
in vigilando". Questa ovviamente non può essere identificata alla sola
circostanza, oggetto della sentenza. Altro merito della proposta è quello di
introdurre "la pedagogia" in un contesto giuridico, dove purtroppo
contano solo i codici e le sentenze!
Gianfranco Scialpi
Gianfranco Scialpi