Concorso DS: l’errore è condizione necessaria ma forse non sufficiente per annullare la prova preselettiva



La sentenza, emessa dalla Camera di Consiglio del TAR Lazio il 15 marzo scorso, dichiara l'infondatezza del ricorso sul fatto in cui  i candidati sarebbero stati danneggiati dalla presenza, nel famoso "librone rosso", di circa 1.000 quesiti docimologicamente erronei o ambigui. 


 I giudici, infatti, asseriscono due concetti fondamentali, il primo si riferisce ai quesiti erronei, che pur presenti nella banca dati, non sono stati presi in considerazione dal MIUR nell'effettuazione del sorteggio dei 100 in seguito  proposti ai candidati in sede di prova preselettiva; il secondo si riferisce al fatto che anche se alcuni di questi quesiti fossero stati incerti o sbagliati nelle risposte, tale incertezza non avrebbe inciso sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, bene o male confezionati. A questo punto l’errore, riconosciuto da più parti, è , secondo la sopraddetta  sentenza, condizione necessaria ma non sufficiente per annullare l’intera prova preselettiva. Però, siamo ancora nella fase dell'esame delle richieste di sospensione cautelare, e tra qualche giorno si aprirà la decisiva fase di merito, nella quale i giudici esamineranno in concreto le censure presentate dai ricorrenti. Solo in quella sede l’errore docimologico potrebbe diventare, giuridicamente parlando, condizione necessaria ma ( forse ) non sufficiente per annullare l’intera prova preselettiva. Tenendo sempre ben presente che in funzione della preparazione professionale, della competenza, dello studio, dell’approfondimento tematico e della passione alla ricerca disciplinare, didattica e metodologica della maggior parte dei docenti, l’errore rappresenta l’imperfezione da correggere, attendiamo con serenità la sua collocazione giuridico amministrativa all’interno di un concorso di Stato.
Aldo Domenico Ficara