di Lucio Ficara È
tempo di scrutini che si andranno a svolgere
nei giorni immediatamente successivi
alla chiusura ufficiale dell’anno scolastico. In Calabria ad esempio
dove la scuola termina il 12 giugno, in ritardo rispetto ad altre regioni
d’Italia, ci saranno soli 4 giorni di tempo
per svolgere tutte le operazioni di scrutinio finale, prima dell’inizio
delle riunioni preliminari degli esami di Stato. Le scuole sono in piena
attività per la preparazione degli
adempimenti di fine anno scolastico. In quasi tutte le scuole è stata emanata,
da parte dei dirigenti scolastici, la circolare riguardante le fasi
operative e le norme procedurali per gli
adempimenti degli scrutini finali. A tal proposito è utile ricordare, per le
scuole secondarie di secondo grado, l’art.14 comma 7 del Dpr 122/2009, che ai
fini della validità dell'anno scolastico , compreso quello relativo all'ultimo
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Ma questo limite di frequenza è inderogabile? Non lo è, infatti le istituzioni scolastiche possono stabilire,
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo,
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. In cosa consiste
l’eccezionalità del caso di derogabilità? Bisogna dire che la deroga a tale
limite di frequenza è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all'esame finale di ciclo. Per cui in riferimento all’art.14 comma 7 del Dpr
122/2009, rappresenta la “condicio sine qua non” per procedere allo scrutinio
dei voti dei singoli studenti. Come fare il calcolo per valutare se la
frequenza ha superato il limite massimo consentito? Bisogna ricordare che il
calcolo non deve essere computato in giorni ma bensì in ore. Per tale motivo è
necessario avere il totale delle ore svolte in un anno scolastico. Facciamo un
esempio preciso: prendiamo il quadro orario del liceo scientifico che risulta
essere 33 settimane X 30 ore = 990 ore di frequenza dovuta ad ogni studente in
un anno scolastico; dividendo per 4 questo monte ore annuale 990/4 =
247,5 ore; questo rappresenta il limite massimo che lo scrutinando non
può valicare, altrimenti, a meno di deroghe ammissibili da parte del Consiglio
di classe, non potrà essere ammesso all’anno successivo. Al coordinatore di
classe andrebbe l’onere di conteggiare anche le ore di entrata posticipata o di
uscita anticipata accumulate dagli studenti durante l’anno scolastico, perché
anche queste rientrano nel conteggio delle ore di assenza. Si tratta di un
lavoro certosino di conteggi e contro conteggi , che nel caso dell’utilizzo del
registro elettronico è fatto automaticamente dal sistema informatizzato della
scuola. Superato questo ostacolo delle assenze, lo scrutinio si svolgerà con i
criteri di ammissione e non ammissione deliberati dai singoli Collegi dei
docenti.