Il TAR per il Lazio ordina al MIUR di depositare le buste del concorso DS



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
 
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5394 del 2012, integrato da motivi aggiunti, e su contestuale domanda per accesso a documentazione amministrativa, proposto dalla Prof.ssa M G C, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ottavio Grandinetti, Alessia Fiore e Daniele Majori, con domicilio eletto presso Studio Legale Grandinetti in Roma, alla via A. Caroncini, n. 2;


contro
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione in persona del Ministro pro tempore;
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore;
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ex lege domicilia;
Rosanna Sapia;
nei confronti di
 


 
per ottenere
La dichiarazione di nullità, l’annullamento e la disapplicazione, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse:
1)   del Decreto del Direttore Generale ( di seguito, anche “D.D.G.”)del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (di seguito, anche “Amministrazione”) n. 245 del 24 luglio 2012, recante l’approvazione dell’allegata graduatoria generale di merito del “Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”(di seguito, anche “Concorso”) indetto con D.D.G. 13 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. - 4^ serie speciale n.56 del 15 luglio 2011 (di seguito, anche “Bando” ),pubblicato sul sito web dell’Amministrazione in data 24 luglio 2012;
2)   del D.D.G. n. 278 del 3 agosto 2012, con l’allegato, recante l’asserita rettifica della suddetta graduatoria generale di merito, pubblicato sul sito web dell’Amministrazione in data 3 agosto 2012;
3)   di tutti gli atti e provvedimenti comunque presupposti,coevi, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ed ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e nei confronti dei quali, ad ogni buon conto, nuovamente ci si grava, qui di seguito riportati con la numerazione del ricorso introduttivo:
a)   il D.D.G. n. 156 del maggio 2012 ,recante in allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del Concorso, pubblicato sul sito web dell’ Amministrazione in data 7 maggio 2012 (doc. n.1 del ricorso introduttivo);
b)  ove occorra, la nota con la quale l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente, a mezzo messaggio di posta elettronica in data 10 maggio 2012, la votazione dalla stessa conseguita nelle prove scritte del Concorso (doc. n. 2 del ricorso introduttivo);
c)   tutti i verbali, atti, provvedimenti ed allegati della Commissione di Concorso relativi alla valutazione delle prove scritte della ricorrente, anche non conosciuti, ivi compresi i verbali nn.24 del 27.1.2012, 60 del 2.4.2012 e 81 del 7.5.2012 e le schede di valutazione (doc. nn.3-7 del ricorso introduttivo);
d)  ogni altro atto o provvedimento presupposto, coevo, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi, sempre ove occora, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: d.1) il D.D.G. n.288 del 10 ottobre 2011,recante la nomina della nuova Commissione di Concorso in seguito alle dimissioni del Presidente nominato con il D.D.G. n.275 del 23 settembre 2011 ( doc. n.8 del ricorso introduttivo); d.2) il succiato D.D.G.  n. 275/2011 , recante la nomina dell’originaria Commissione di Concorso (doc. n.9 del ricorso introduttivo ); d.3) il D.D.G. n.341 del 16 dicembre 2011, con il quale la Commissione di Concorso costituita con il succiato D.D.G. n.288/2011 è stata integrata, tra l’altro, da una Sottocommissione nominata ex art.10, co. 10 D.P.R. 10 luglio 2008, n.140 (doc..10 del ricorso introduttivo) d.4) le griglie predisposte dalla Commissione e recanti i pretesi criteri e/o indicatori per la valutazione delle prove scritte del Concorso (doc. n.11 del ricorso introduttivo); d.5) tutti i verbali, atti, provvedimenti ed allegati della Commissione di Corso relativi alla predisposizione delle suddette griglie di valutazione,anche non conosciuti, ivi compreso il verbale n.6 del 20.12.2011 (doc.12 del ricorso introduttivo); d.6) gli elenchi degli aspiranti alla nomina di Presidente e membri della Commissione di Concorso ,ivi inclusi i D.D.G. n. 271 del 13 settembre 2011 e n.287 dell’8 ottobre 2011, con i relativi allegati (doc.nn.13-14 del ricorso introduttivo); d.7) l’art.7 del suddetto Bando di Concorso pubblicato sulla G.U.  -4^ serie speciale n.56 del 15 luglio 2011 (D.D.G. 13 luglio 2011, doc. n. 15 del ricorso introduttivo); d.8) l’art. 10,co. 3-4- del D.P.R. 10 luglio 2008 n.140 (<Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art.1 comma 618 della legge 27 dicembre 2006 n.296>) doc.16 del ricorso introduttivo); d.9) tutti i verbali, atti provvedimenti ed allegati della Commissione di Concorso relativi alla valutazione di tutte le prove scritte di  Concorso degli altri candidati non conosciuti.



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda di accesso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Ministero per la Pubblica Amministrazione e La Semplificazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Rilevato
che   la ricorrente ha preso parte al <<Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi >> ( indetto con Bando pubblicato  sulla G.U. -4^ serie speciale n.56 del 15 luglio 2011);
che la stessa con il ricorso introduttivo ha impugnato tutti gli atti del procedimento di cui trattasi (compresi quelli concernenti la nomina della Commissione e successivi);
che al ricorso introduttivo ha fatto seguito atto contenente motivi aggiunti con i quali tra l’altro insiste sul rilievo che le buste utilizzate nel Lazio per il Concorso in esame abbiamo caratteristiche di “trasparenza” per effetto della visibilità (anche attraverso le buste chiuse) dei dati identificativi dei candidati apposti sui cartoncini per la quale ragione ha fatto domanda di accesso;
che la istante ha anche richiamato quanto già riconosciuto dal TAR Lombardia, che, con sentenza n. 2035/2012, ha accertato e conseguentemente statuito (per altro diverso ricorso ) che “dal esame svolto è emerso nitidamente che il contenuto dal cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce , anche all’ interno della busta bianco piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato”;
Che, tanto permesso, il Collegio in riferimento ad apposita domanda di accesso della ricorrente ritiene disporsi incombenti istruttori diretti ad acquisire in originale(e non già in fotocopia suscettibile di occultare la visibilità dei dati contenuti all’interno anche se poste in controluce):
-le buste contenenti le prove di concorso della ricorrente onde consentire di verificare la trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti. Oltre quelle della ricorrente dovranno essere depositate anche le buste di almeno altri due concorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) con riferimento al ricorso come in epigrafe proposto ORDINA al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico per il Lazio) di depositare nella Segreteria della Sezione i documenti in motivazione indicati nel termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione (o notifica ove preventivamente eseguita dalla parte interessata) della presente Ordinanza.
Stabilisce per la definizione, la Camera di Consiglio del 21 novembre 2013.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere




 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)