Vi è mai capitato di subire,
durante l’ora di lezione e davanti alla vostra scolaresca, la visita del
dirigente scolastico, che, con fare ispettivo, indaga sul vostro operato
professionale? È un’esperienza, che se dovesse capitare, metterebbe alla prova
il vostro self control, e che comunque, toccherebbe naturalmente oltre la sfera
emotiva anche quella della vostra dignità professionale. Ebbene, bisogna
sapere che un comportamento del genere ,
compiuto dal dirigente scolastico , dal
suo vicario o da qualsiasi altro collega
è del tutto illegittimo. A tal proposito, bisogna specificare che è il metodo
dell’irruzione in classe, durante l’attività lavorativa, ad essere illegittima
e non certamente l’intervento del DS nel merito di una data questione, che
invece è sempre auspicabile per la ricerca della verità.te
scolastico, nel momento in cui ravvisa dei comportamenti anomali di un docente
o nel caso in cui riceve segnalazioni del disagio di alunni o alunne, ha il
dovere di intervenire verificando, la
fondatezza di tali sospetti.
Invece è del tutto fuori luogo, l’intervento
effettuato dal dirigente scolastico in classe, durante l’attività didattica,
per verificare, magari di fronte agli stessi alunni, la reale esistenza di
taluni comportamenti da parte dello stesso docente. Perché questo tipo di
comportamento è censurabile e quindi illegittimo? Perché si tratta di un
comportamento, messo in atto dal datore di lavoro, che va contro le norme sulla tutela della libertà
e dignità del lavoratori. Infatti un dirigente scolastico che decida di
entrare, durante l'ora di lezione o che convochi il docente, durante il suo orario
di servizio, in presidenza, per redarguirlo o consigliarlo di cambiare
atteggiamento, commette un atto illegittimo. Infatti l’art.6 della legge 300/70
è molto chiara al riguardo, affermando che le visite personali di
controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano
indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla
qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali
casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che
siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la
dignità e la riservatezza del lavoratore. Questa norma di legge tutela il
docente dalle visite inaspettate del dirigente scolastico, che arriva in classe
per mettere in difficoltà il docente di fronte agli allievi. Cosa fare in
questi casi? Non bisogna perdere la
calma ed invitare garbatamente il
dirigente ad un confronto, in presidenza al termine delle lezioni. Il rispetto
dell’art.6 della legge 300/70 è assolutamente importante, perché se non operato,
potrebbe sfociare, se la visita di controllo dovesse offendere l’onorabilità e
la dignità professionale del docente, in un reato di natura penale, con tutte
le conseguenze del caso.