“Sono allibito che si
scrivano articoli di tal fatta che dimostrano scarsa conoscenza di normative e
leggi e censurabile inconcludenza! Il Dirigente, in qualità di responsabile del
servizio scolastico ha il diritto/dovere di controllo sull'operato dei
dipendenti, senza che questo suoni scandalo a qualcuno! E' meglio chiuderla
questa querelle!” questo il commento sulla sua pagina Facebook del preside
Carmelo Ruggeri all’articolo di RTS dal titolo “Le
visite ispettive del DS in classe durante l’ora di lezione sono legittime? “, rilanciato dal sito web ScuolaOggiMagazine. Lo
stesso preside non manca di far sentire il suo disaccordo anche dalle pagine
del gruppo Facebook “ Informascuola “ dicendo: “Per favore non seminiamo
confusione su questo argomento!”. Ogni punto di vista è
sempre ben accetto, lo sono meno i toni di chi si ritiene, senza alcuna
controprova, il depositario della verità
normativa. Gli articoli che sono
pubblicati su RTS provengono da penne e menti che sanno il fatto proprio e
difficilmente possono essere condizionate da post di dubbia valenza
scientifica. Il rimaner allibiti, la scarsa conoscenza di normative e la
censurabile inconcludenza possono essere rimandate tranquillamente al mittente,
che probabilmente ha difficoltà interpretative nella sintesi dei concetti
espressi nell’articolo in questione. Questi interventi puntuali a sminuire gli
articoli di un progetto di comunicazione dal basso, confermano l’irreversibile
scollamento professionale tra la categoria docente e quella dei dirigenti
scolastici. Una cosa è certa, questi toni aggressivi non sono forieri di buoni costrutti nell’organizzare
l’eccellenza del sistema scuola nazionale. A tal proposito si riporta un
articolo molto significativo trovato in
rete :
Treviso - Anche un dirigente scolastico
può essere "bocciato": dal Tar,
in questo caso, che ha accolto il ricorso presentato da uno studente
trevigiano. A parere dei giudici amministrativi, il preside
dell'Istituto professionale "Besta" di Treviso non poteva "cancellare",
all'inizio dell'anno scolastico, la classe terza del corso serale per
il conseguimento della qualifica di "operatore della gestione
aziendale".
I nove studenti promossi alla terza si erano presentati a scuola il 17
settembre scorso, primo giorno di lezione, e qui erano venuti a
scoprire che la loro classe non esisteva più. La spiegazione fornita
dal preside, prof. Carmelo Ruggeri, fu la seguente: la classe era stata
soppressa perché l'iscrizione degli studenti sarebbe avvenuta fuori
tempo massimo. Alcuni giorni più avanti, il dirigente scolastico
propose un'alternativa: l'attivazione di "moduli formativi" a pagamento
(del costo stimato in circa 10 milioni), in modo che gli studenti
rimasti senza classe potessero affrontare l'esame di qualifica da
privatisti.
Sconcertato e arrabbiato, uno dei ragazzi si è rivolto a uno studio
legale di Treviso per far valere il suo diritto a completare il ciclo
di studi. La prima mossa è stata una diffida al dirigente scolastico
per l'immediata riattivazione della classe soppressa, ma dal "Besta"
non è arrivata alcuna risposta. A questo punto il silenzio-diniego del
preside è stato impugnato davanti al Tar, incentrando il ricorso sul
concetto di continuità didattica e sul mancato rispetto della normativa
sulla formazione delle classi. In caso di classe terminale - affermano
i legali dello studente -, questa deve essere comunque costituita,
indipendentemente dal numero di studenti, per garantire la continuità
didattica nella fase finale del corso di studi. I tempi della giustizia
non seguono il calendario scolastico: la decisione del Tar è arrivata
il 25 gennaio. E ora il "Besta" di Treviso potrebbe essere costretto a
ricostituire la terza serale a metà anno.
30 gennaio 2002
in questo caso, che ha accolto il ricorso presentato da uno studente
trevigiano. A parere dei giudici amministrativi, il preside
dell'Istituto professionale "Besta" di Treviso non poteva "cancellare",
all'inizio dell'anno scolastico, la classe terza del corso serale per
il conseguimento della qualifica di "operatore della gestione
aziendale".
I nove studenti promossi alla terza si erano presentati a scuola il 17
settembre scorso, primo giorno di lezione, e qui erano venuti a
scoprire che la loro classe non esisteva più. La spiegazione fornita
dal preside, prof. Carmelo Ruggeri, fu la seguente: la classe era stata
soppressa perché l'iscrizione degli studenti sarebbe avvenuta fuori
tempo massimo. Alcuni giorni più avanti, il dirigente scolastico
propose un'alternativa: l'attivazione di "moduli formativi" a pagamento
(del costo stimato in circa 10 milioni), in modo che gli studenti
rimasti senza classe potessero affrontare l'esame di qualifica da
privatisti.
Sconcertato e arrabbiato, uno dei ragazzi si è rivolto a uno studio
legale di Treviso per far valere il suo diritto a completare il ciclo
di studi. La prima mossa è stata una diffida al dirigente scolastico
per l'immediata riattivazione della classe soppressa, ma dal "Besta"
non è arrivata alcuna risposta. A questo punto il silenzio-diniego del
preside è stato impugnato davanti al Tar, incentrando il ricorso sul
concetto di continuità didattica e sul mancato rispetto della normativa
sulla formazione delle classi. In caso di classe terminale - affermano
i legali dello studente -, questa deve essere comunque costituita,
indipendentemente dal numero di studenti, per garantire la continuità
didattica nella fase finale del corso di studi. I tempi della giustizia
non seguono il calendario scolastico: la decisione del Tar è arrivata
il 25 gennaio. E ora il "Besta" di Treviso potrebbe essere costretto a
ricostituire la terza serale a metà anno.
30 gennaio 2002