OCCUPAZIONE DELLE SCUOLE. BOTTA E RISPOSTA NEL BLOG DEL “GRUPPO DI FIRENZE”

►GIORGIO RAGAZZINI HA DETTO…
Magari torneremo su come le scuole potrebbero prevenire le occupazioni.
Per ora basta dire che uno dei responsabili della sostanziale extraterritorialità concessa alle scuole rispetto alla legge è una demenziale sentenza della Cassazione che risale se non erro al 2002. Parliamo del reato di “invasione di edificio altrui”. Rispetto a un caso specifico, sentenziò che non c’era l’elemento dell’ “altruità”, in altre parole che l’edificio fosse di altri, in quanto (udite udite) in qualche modo una scuola appartiene anche agli studenti. Dovrebbe essere evidente a chiunque non abbia un quoziente intellettivo rasoterra che il piano affettivo, per cui in un certo senso gli studenti si sentono “a casa propria”, non c’entra assolutamente nulla col piano giuridico, per il quale, senza la minima ombra di dubbio, la scuola appartiene alla collettività, che detta le regole per fruirne in determinati periodi e orari. Nessuno quindi, come abbiamo ripetuto fino allo sfinimento, ha diritto a impossessarsene e tanto meno a impedirne l’uso ad altri (cosa che per altro neppure la Cassazione ha osato – finora – teorizzare). Una conseguenza comica di questa sentenza è che si tratterebbe quindi di una protesta consistente nell’occupazione di casa propria. Io ho più volte provato a occupare casa mia in favore di varie cause, da quella degli Juguri perseguitati dal governo cinese a quella dello scoiattolo rosso a rischio di estinzione per via dell’introduzione dello scoiattolo grigio dall’America, ma nessuna di queste iniziative ha avuto il minimo effetto. Peraltro le sentenze della Cassazione, pur potendo influire su altre sentenze, non fanno legge. Si tratta di uno dei tanti errori che anche i magistrati, in quanto esseri umani, possono fare? No, è la logica conseguenza di una pluridecennale tendenza giurisprudenziale che avuto la sua punta di lancia in magistratura democratica, che consiste nel forzare al massimo l’interpretazione delle leggi per raddrizzare le ingiustizie sociali per via giudiziaria. Questo ha portato di fatto i giudici a sostituirsi in moltissimi casi al potere politico democraticamente eletto dai cittadini. Ne è uno strepitoso esempio un episodio recente. Un signore di Porto Recanati, a cui era stato rubato il camper,si è messo a cercarlo e lo ha ritrovato in un campo rom. “Dopo i dovuti accertamenti la polizia conferma che si tratta effettivamente del suo mezzo. Il camper viene messo sotto sequestro giudiziario, ma le autorità ordinano al proprietario di lasciare il veicolo nella disponibilità dei ladri perché «si trattava di zingari senza casa e abbiamo il dovere di garantire una dimora alla famiglia con prole». Non siamo su scherzi a parte,ma nel paese in cui viviamo.06 dicembre 2014 01:13
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►V.P. HA DETTO…
Non ritengo affatto “demenziale (la) sentenza della Cassazione” che è del 2000 e che in parte riporto di seguito.
Osservo che in 14 anni NESSUN governo ha provveduto a disciplinare diversamente la materia. Negli stessi 14 anni il Miur non ha avuto nemmeno l’accortezza di istruire e presidi sui comportamenti da assumere o evitare. Né gli stessi presidi e le loro organizzazioni – ben agguerrite e unitarie proprio in questi giorni in cui stanno chiedendo al governo più soldi e potere in cambio forse di un atteggiamento benevolo o neutrale riguardo alla “buona scuola” – hanno provveduto autonomamente a darsi un codice di comportamento utile alla bisogna!
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“Con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di cassazione è intervenuta sul punto statuendo che: ” Non è applicabile l’art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima.
…. L’edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all’edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l’attività scolastica in senso stretto.” Tale sentenza ha avuto, inoltre, il pregio di individuare correttamente il momento consumativo e la condotta del reato contestato ed opera una sagace distinzione tra il momento dell’invasione di un edificio e quello della permanenza non consentita all’interno degli spazi, stabilendo che non è possibile assimilare la seconda alla prima in quanto “quando il legislatore ha voluto caratterizzare come fatto penalmente rilevante la permanenza arbitraria all’interno di un luogo, lo ha fatto con una previsione espressa, inversamente si incorrerebbe nella vietata analogia in malam partem “. Pregevole appare anche la ricostruzione dell’alterità del bene invaso in relazione agli edifici scolastici. La Corte regolatrice sottolinea che ai sensi del D.P.R. 21.5.74 n. 416 la scuola costituisce una realtà non estranea agli studenti che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento, con un potere-dovere di collaborare alla protezione e alla conservazione della stessa, per cui non sembra configurabile un loro limitato diritto d’accesso nelle sole ore in cui è prevista l’attività didattica in senso stretto. In tale disposto la Corte regolatrice stabilisce che nel reato di cui al 633 c.p. il termine invasione va interpretato come “una qualunque intromissione dall’esterno con modalità violente ”
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Vedere OCCUPAZIONE DELLE SCUOLE, NORME E SENTENZE DA CONOSCERE
Al link:
http://lists.peacelink.it/educazione/2008/11/msg00009.html
06 dicembre 2014 08:15
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