Considerando il fatto che i genitori devono fornire ai figli
un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti
pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi, e che devono provvedere a correggere quegli aspetti
del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza, vediamo di
seguito 2 esempi in cui è interessato il concetto di culpa in vigilando nelle
attività all’interno di una scuola:
1. E’
stata ritenuta sussistente la responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando nell’ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di
educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e si apprestava a
suonarlo, è stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli
aveva procurato la rottura di due incisivi.
2. Non
è stata ritenuta sussistente la culpa
in vigilando dell’insegnante nel caso di incidente accorso ad un
alunno e verificatosi malgrado la vigile presenza dell’insegnante e l’ordinata
modalità di effettuazione del rientro degli allievi verso la classe, modalità
che evocava un contesto di assoluta normalità e che, secondo i giudici, non ha
mostrato profili di inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una
situazione di possibile rischio da prevenire.
I problemi non finiscono anche quando gli studenti escono
dalla scuola, infatti, è stato ritenuto imputabile a culpa in educando dei genitori
e in concomitanza a culpa in vigilando della scuola il danno provocato da un
minore che, uscito dall’edificio scolastico durante l’orario di lezione, aveva
investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il
patentino.