La scuole paritarie cattoliche e l’aggettivo “pubblico” che scivola e rimbalza

di Vincenzo Pascuzzi – 2 aprile 2016
Conviene premettere che – a giudizio di molti o di alcuni – la l. 62/2000 risulta incompleta o lacunosa (v. l’aspetto finanziamento, che interessa particolarmente le scuole private paritarie cattoliche), forse anticostituzionale, sicuramente equivoca e reticente. Di conseguenza va analizzata e interpretata con scrupolo, precisione, anche pignoleria per non incorrere in errori, abbagli, conclusioni indebite da usare poi come premesse per ulteriori ragionamenti e aspettative.
In particolare, è l’aggettivo “pubblico” viene fatto scivolare e rimbalzare in modo disinvolto, ma indebito, astuto, furbastro, forse finalizzato a confondere o ingannare.
La l. 62/2000 all’art. 1, c. 1 indica “Il sistema nazionale di istruzione….” e poi, art. 1, c 3, “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico….” e basta.
La l. 62/2000 – va esplicitato e sottolineato – NON riporta espressioni quali “sistema scolastico pubblico italiano”, o “sistema integrato della formazione scolastica pubblica”, o “identità di funzione pubblica”, o “al pari di quelle statali”, oppure “istituti scolastici pubblici paritari (ex L. 62/2000)”.
Tutte espressioni che si incontrano (*) nell’articolo “Scuola pubblica o privata? Lettura giuridica della sentenza del tribunale di Milano” di Anna Monia Alfieri, del 1° Aprile 2016, pubblicato su Tecnica della Scuola.
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(*)
  1. Se il giudicante intende per istituzioni scolastiche pubbliche sia le scuole paritarie sia le scuole statali, egli è nel giusto. Il legislatore equipara a tutti gli effetti, con identità di funzione pubblica, la scuola statale a quella paritaria, tanto che all’art. 3 precisa che le scuole paritarie svolgono “un servizio pubblico” al pari di quelle statali. Il citato art. 1 della legge 62 del 2000 asserisce, in termini chiari ed univoci, che “il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Sussiste una articolazione di soggetti paritari che costituisce il sistema scolastico pubblico italiano.
  2. Qui emerge il misunderstanding del giudicante laddove contrappone “paritarie private” con “pubbliche”: il legislatore ha previsto un sistema integrato della formazione scolastica pubblica tra a) soggetti statali, b) privati paritari e c) enti locali (cd. scuole civiche) che svolgono un servizio pubblico.
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Scuola pubblica o privata? Lettura giuridica della sentenza del tribunale di Milano
Le scuole paritarie non sono pubbliche