La normativa italiana (dal D.M.
24-1-1986 del Min. LL. PP. in poi) prevede due livelli di intervento strutturale
sul costruito in zona sismica:
1.
Adeguamento
sismico: Un insieme di opere necessarie per rendere l’edificio atto a resistere
ad azioni di progetto equivalenti a quelle previste per le nuove costruzioni. Gli
interventi di adeguamento sono obbligatori solo in occasione di variazioni
sostanziali dell’organismo edilizio, inerenti sia agli aspetti strutturali sia
alle destinazioni d’uso.
2.
Miglioramento
sismico: Un insieme di opere atte a conseguire un maggior grado di sicurezza
nei confronti delle azioni sismiche senza peraltro modificare sostanzialmente
il comportamento globale dell’edificio.
1.
Conoscenza
dell’oggetto di studio.
2.
Progetto
di danno: a. Esame del quadro fessurativo; b. Esame delle forme di
vulnerabilità specifiche; c. Individuazione dei possibili meccanismi di
collasso
connessi alle forme di
vulnerabilità tipica e loro adattamento al caso di studio;d. Calcolo del moltiplicatore di collasso relativo a ciascuno dei meccanismi individuati
3.
Individuazione degli interventi atti a modificare i meccanismi di collasso
previsti o a rendere più elevati i moltiplicatori. Ciascuna soluzione tecnica
adottata dovrà rispondere ad una carenza individuata nel progetto di danno, evitando
quindi interventi generici e aprioristici.
Aldo
Domenico Ficara