La natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria per anzianità, titoli di servizio e situazioni familiari, rende illegittima la mobilità 2016/17


Il quotidiano "La Repubblica", nella sua edizione on line del 16/9/2016 ha dato la seguente notizia:.  “Il Tribunale di Trani ha condannato l´Ufficio scolastico regionale pugliese ad assegnare l´insegnante "in organico di una delle sedi disponibili nell´ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse".Secondo i legali dell’ insegnante, si tratta della "prima ordinanza che in Puglia ha deciso in materia, stabilendo l´illegittimità dell´assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia e Bari)". Infatti,  una delle doglianze proposte nel ricorso era la violazione "del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti". Tale censura è stata ritenuta dal  Tribunale di Trani meritevole di accoglimento.  L´ordinanza del Tribunale recita: "Detto principio vincola l´amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l´anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell´interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi". Secondo il giudice "la lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l´impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia". "Non vanno sottaciute - è ancora scritto nell´ordinanza - le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall´assegnazione di una sede di servizio incompatibile con l´attuale residenza a Margherita di Savoia".


Fonte