Nella scuola una forma particolare di trasferimento
d’ufficio è rappresentata da quella per incompatibilità ambientale disciplinata
dall’art. 468 del T.U. 297/1994. Si deve
ritenere la sussistenza dell’incompatibilità ambientale, tutte le volte in cui la
permanenza nella scuola o nella sede del personale docente educativo o
direttivo possa arrecare danno al prestigio dell’istituzione scolastica in applicazione del
principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97
della Costituzione.
Molto indicativa in proposito è la Sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 09
dicembre 1997, n. 1845 che recita:
“L'esercizio del potere di trasferimento per
incompatibilità ambientale degli insegnanti, previsto dall'art. 70 d.P.R. 31
maggio 1974 n. 417, s'inquadra nel più generale potere organizzatorio che
all'amministrazione scolastica è attribuito per garantire la regolarità e la
continuità dell'azione amministrativa e si concreta in un atto che, basandosi
su una valutazione eminentemente discrezionale, deve essere congruamente
motivato al fine di rendere possibile il sindacato del giudice amministrativo a
tutela degli interessi legittimi dei docenti; pertanto, il provvedimento in
questione deve indicare, con sufficiente chiarezza, a seguito degli
accertamenti svolti, le ragioni di incompatibilità oggettiva che costituiscono
ostacolo alla permanenza del docente nella scuola o nella sede,
tanto più che
l'art. 70 cit., non indica i singoli casi che possono determinare l'esigenza
del trasferimento, rimettendone l'individuazione al prudente e perciò puntuale
e rigoroso accertamento ad opera dell'autorità preposta alla tutela del buon
andamento del servizio e delle relative esigenze " (Consiglio Stato, sez. VI, 09
dicembre 1997, n. 1845).
Aldo Domenico Ficara
Aldo Domenico Ficara