Una recente sentenza della Cassazione
ricorda che il lavoratore ( anche gli operatori della scuola ), in caso di
malattia, negli orari di reperibilità, deve rimanere presso la propria
abitazione o nell’indirizzo comunicato all’azienda attraverso il certificato
medico, salvo le previste esenzioni per malattia grave.
La reperibilità è
necessaria per la visita del medico fiscale inviato dall’Inps. Gli orari sono:
·
per
i lavoratori del settore privato: dalle 10 alle 12.00 e dalle 17 alle 19, 7
giorni su 7 (inclusi domeniche e festivi)
·
per
i dipendenti pubblici: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, 7 giorni su 7
(inclusi domeniche e festivi).
Esistono precise disposizioni che
regolano l’assenza ingiustificata del dipendente nel pubblico impiego e nel
settore privato, durante le fasce orarie controllo medico fiscale. Tale assenza
da domicilio comporta sanzioni economiche e provvedimenti disciplinari da parte
dell’amministrazione e del datore di lavoro
In generale sono da ritenersi assenze ingiustificate alla visita di
controllo i seguenti casi:
·
mancanza
del nominativo del lavoratore sul citofono.
·
non
aver sentito il campanello durante il riposo o per altri motivi.
·
malfunzionamento
del citofono o del campanello.
·
mancata
o incompleta comunicazione del domicilio o del luogo di reperibilità.
·
espletamento
di incombenze facilmente effettuabili in orari diversi.
Aldo Domenico Ficara