Premesso che la custodia, il controllo e
la vigilanza degli alunni siano un dovere primario di tutto il personale della
scuola, si devono organizzare all’interno delle nostre scuole i tempi
scolastici in modo da assicurare un ambiente privo di elementi che possano
comportare pericolo di alcun genere (ex artt. 2047 – 2048 c.c. e ex artt. 2043
– 2055 c.c.). A tal riguardo l’art. 27 p. 5 del C.C.N.L. 2003/05 e l’art.29 del CCNL 2006/’09 (Docenti) recitano: “Per assicurare l’accoglienza e la
vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni
medesimi”.
Inoltre gli alunni possono entrare all’interno dell’edificio
scolastico 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni sotto la vigilanza dei
rispettivi docenti in servizio. Per concludere consideriamo la seguente domanda:
quando
un insegnante ha un orario spezzato, con buchi orari e successivi rientri,
quante volte è tenuto a presentarsi 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni e di conseguenza di quanto si allunga il suo orario di servizio?
In questo caso la risposta è semplice, infatti,
il docente è tenuto a quest’obbligo soltanto ogni volta che vi è
un’interruzione delle lezioni e quindi una successiva ripresa. La ricreazione
non interrompe le lezioni, invece la mensa, se non obbligatoria per tutti gli
alunni, sì. In tal caso anche prima del rientro pomeridiano vige questa
incombenza.
Aldo Domenico Ficara