L’assenza dal lavoro per malattia pone a
carico del dipendente ammalato una serie di obblighi, tra i quali il dovere di
comunicare lo stato di malattia. Il CCNL, all’art. 17 commi 10 e 13, impone al
dipendete di comunicare all’istituto scolastico in cui presta servizio la sua
condizione di temporanea infermità, salva l’ipotesi di comprovato impedimento.
Tale
comunicazione deve essere effettuata tempestivamente nello stesso giorno del
verificarsi dello stato morboso, e comunque non oltre l’inizio dell’orario di
lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Inoltre, se
il dipendente si trovi, al momento della malattia, in una località diversa da
quella di abituale dimora nota all’amministrazione, egli è altresì tenuto ad
indicare l’indirizzo di reperibilità. Nel caso in cui l'infermità sia causata
da colpa di un terzo, il dipendente è tenuto a dare comunicazione di tale
circostanza all'Amministrazione, che è legittimata ad esperire eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
Aldo Domenico Ficara