Il medico incaricato del controllo dello stato di malattia deve confermare o
meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del
servizio, redigendo il relativo referto in triplice copia. Qualora il docente non accetti
l’esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante al medico, che
avrà cura di annotarlo sul referto: in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta
al Capo del Servizio Medico Legale.
Il medico
incaricato del controllo invita il docente a riprendere il servizio nel primo
giorno non festivo, qualora ritenga esaurita la malattia. Se il docente non
riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza,
altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere
presi in considerazione solo se denunciano un’infermità diversa da quella
valutata nella visita di controllo. Anche nel caso di riduzione del periodo di
malattia, il docente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal
medico di controllo; se non riassume servizio, l’amministrazione è obbligata a
diffidarlo, avvertendolo che la mancata ottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione
di decadenza dall’impiego.