La Corte Costituzionale ha «bocciato» il
punto della riforma inerente all’edilizia scolastica innovativa (articolo 1,
comma 153) poiché «non prevede che il decreto del ministero dell’Istruzione che
provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato, sentita la Conferenza
unificata». L’altro punto bocciato riguarda la previsione (articolo 1, comma
181, lettera e) della delega al governo anche sui servizi della scuola
dell’infanzia: «L’individuazione degli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia
va ricondotta alla competenza del legislatore regionale», precisano i giudici
della Consulta. La Corte Costituzionale ha invece dichiarato non fondate le
numerose questioni sollevate su altri punti della legge, quali i poteri del
dirigente scolastico, l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e
formazione professionale – la cui definizione, prevede la legge, spetta al Miur
– le linee guida per favorire le misure di promozione degli istituti tecnici, e
i ruoli del personale docente «articolati in ambiti territoriali», la cui
ampiezza viene definita dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del
ministero.