Le convocazioni degli organi collegiali
( tra cui il collegio docenti ) devono essere effettuate secondo i tempi e le
modalità stabilite nel regolamento interno deliberato dal Consiglio d’istituto
ai sensi dell´art. 10 comma 1 lett. a) del D.L. 297 del 16 aprile 1994. Nel caso in cui la scuola non abbia adottato
tale regolamento, oppure nel regolamento della scuola non siano state previste
le modalità per la convocazione degli organi collegiali, trova automatica
applicazione, ai sensi dell´art. 40 del D.L. 297 del 16 aprile 1994, il
regolamento tipo emanato dal MPI con nota 105 del 16 aprile 1975.
L´art. 1 del Regolamento tipo ministeriale
(Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali) stabilisce
che:
·
La
convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso
- di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
·
La
convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri
dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso;
· l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la
regolare convocazione dell´organo collegiale.
Aldo Domenico Ficara