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Insegnante assente? L’abitudine di accorpare le classi è illegittima
In caso di assenza di un insegnante non
si possono accorpare le classi, infatti, tali procedure organizzative non sono
ammesse dalla C.M. n. 9839 dell’8/11/2010 che così dispone: “Ad ogni buon
conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del
C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta
praticabile laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare
le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è
previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via
temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di
pluriclasse e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza”.
Esistono nel caso
di pratiche riguardanti l’accorpamento delle classi, norme di sicurezza da non trascurare, (vedi
quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 riguardo i
parametri di agibilità e igienico-sanitari delle scuole). Allo stesso modo non
è possibile utilizzare l’insegnante di sostegno o di religione cattolica anche
se su disposizione del dirigente scolastico.
Infatti, quest’ultimo caso comporta, per il personale docente,
l’assunzione di responsabilità penali e patrimoniali non previste, mettendo a
repentaglio la sicurezza degli stessi alunni pregiudicandone il diritto allo
studio.