Il 21 dicembre 2011 sono stati
approvati i due Accordi Stato - Regioni sulla formazione ( sicurezza nei luoghi di lavoro ) di lavoratori,
preposti, dirigenti e datori di lavoro - RSPP. I documenti, entrati in vigore
il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di
formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo
formativo. Per i lavoratori della scuola si avrà il seguente carico di ore:
Formazione generale:
·
4 ore (si
può svolgere anche in e-learning)
Formazione specifica:
·
4 ore, per
lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio basso;
·
8 ore, per
lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio medio;
·
12 ore, per
lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio alto.
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/08
sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle
istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli
studenti.
L'articolazione dei percorsi formativi
dei lavoratori e dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs., n.
81/08 dovrà basarsi su moduli di formazione generale (per
tutti i lavoratori) Con riferimento alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la durata del
modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata
alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro. Eccone i contenuti minimi:
·
concetti di
rischio;
·
danno;
·
prevenzione;
·
protezione;
·
organizzazione
della prevenzione aziendale;
·
diritti,
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
·
organi di
vigilanza, controllo e assistenza
Aldo Domenico Ficara