Negli anni, a fronte del continuo
diminuire delle risorse messe a disposizione a titolo di finanziamento statale
per funzionamento amministrativo e didattico, i contributi dei genitori hanno
sempre maggiormente acquisito carattere più sostitutivo che integrativo.
Come
richiamato dalla C.M. 312 del 29/3/2012 e dalla nota 593 del 7/3/2013, detti contributi
(detraibili dalle imposte nella misura del 19% come da previsione L.40/2007-art.13),
sono volontari e devono essere indirizzati all’ampliamento dell’offerta formativa
e non al mero funzionamento amministrativo, fermo restando che la citata nota ribadisce
comunque l’obbligo di rimborso alla Scuola delle spese sostenute per conto
delle famiglie, a titolo di libretti giustificazioni, assicurazione, eccetera. Alcune
scuole al fine di tenere il più
possibile separati da altri finanziamenti, e dunque più visibili, i contributi dei
genitori, introitano sul proprio conto corrente postale.
Ciò consente all’Istituzione
Scolastica di usufruire dei seppur modesti interessi che maturano sul suddetto
conto, e di abbassare leggermente le spese per operazioni bancarie.
Aldo Domenico Ficara