“ qualora il docente titolare si assenti
in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni
all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a
una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni,
il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata
dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del
titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza
del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno
libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del
rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha
ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma
1, del codice civile “.
Aldo Domenico Ficara