Quando un supplente può rimanere in servizio durante le vacanze di Natale


Ci arrivano in redazione molte domande da parte di insegnanti a tempo determinato su quali siano i riferimenti normativi per rimanere in servizio durante le vacanze di Natale. La risposta è la seguente: se il docente titolare si assenta a partire da sette giorni prima delle vacanze natalizie e non rientra per i sette giorni successivi al termine delle vacanze, il docente supplente ( docente a tempo determinato ) in virtù dell’articolo 40 del Ccnl scuola 2006/2009 resta in servizio anche per tutte le suddette festività ed ha diritto al relativo stipendio. A tal riguardo riportiamo il comma 3  dell’articolo 40 del Ccnl scuola 2006/2009:
“ qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile “.


Aldo Domenico Ficara