L'assegnazione dei docenti alle classi è
disposta dal Dirigente Scolastico (art. 396 D.L.vo 297/94), che esercita i
poteri di gestione ed organizzazione previsti dall’art. 25 del Dlgs 165/01,
sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (art. 10 del D.L.vo
297/94) e delle proposte del collegio dei docenti (art. 7 D.L.vo 297/94) in
applicazione di detti criteri del Consiglio.
Quanto all’incidenza della
contrattazione collettiva, le modifiche introdotte dal Dlgs 150/09 hanno
indotto a dichiararne l’esclusione nelle materie di cui all’art. 6, comma 2,
lettere h), i) ed m) del CCNL scuola e cioè in particolare relativamente alle
modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano
dell’offerta formativa; alle assegnazioni del personale alle sezioni staccate e
ai plessi; ai criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione
del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite
con il fondo di istituto. Tanto si afferma nella Sentenza della Corte di
Appello di Napoli (Sezione Lavoro) n. 5163/13 Pertanto occorre accertare
preliminarmente il rispetto dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle
classi.
È possibile a tal fine fare richiesta motivata ai sensi della L. 241/90
di accesso alla delibera del Consiglio dalla quale il Dirigente Scolastico discostarsi
solo in casi eccezionali e motivatamente ( Sentenza Consiglio di Stato, sez.
VI, 145/95).