Decurtazione stipendio primi 10 giorni di malattia (art. 71, comma 1, DL 112/2008)



A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, per i primi 10 giorni di assenza per malattia ( per tutto il personale della scuola ) va corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. Pertanto per tale periodo di assenza non deve essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio. Quindi riassumendo nei primi 10 giorni di assenza, fermo restando il trattamento economico fondamentale, lo stipendio è ridotto:
·        di ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo.
·        di ogni altro trattamento economico accessorio.

Aldo Domenico Ficara